Codacons: “Bloccati dal Tar i fondi sul gap, alcune regioni avevano stabilito associazioni private a loro gradite” All’odg della Conferenza Stato Regioni del 26 ottobre la discussione sul riparto del
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso di una sala vlt di Bergamo (che aveva subito otto giorni di sospensione) specificando che un Sindaco, oltre ad avere legittimità e potere nel fissare gli orari di esercizio, ha discrezionalità anche per le attività regolate dall’articolo 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Il Tar inoltre ha riconosciuto anche un fondamento al “potere sanzionatorio esercitato dal Sindaco, in forza delle previsioni dettate al riguardo dagli atti regolatori assunti in precedenza dall’amministrazione comunale”.
“Fino a oggi- ha commentato Gori a Vita- le videolotteries erano l’anello mancante. Erano il pezzo che stava fuori dal nostro regolamento. Essere riusciti ad avere giurisdizione anche sulle sale vlt completa il quadro e lo rende più equo. Completa il quadro perché ora il regolamento comunale di Bergamo, che è stato preso a modello anche in altre realtà comunali, tratta davvero tutti i “giochi”. Più equo, perché anche nei confronti degli operatori del settore non istituisce zone franche. Aggiungo inoltre che a questa sentenza si arriva anche in virtù del lavoro fatto al tavolo col Governo. Veder riconosciuto in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni il potere dei sindaci di regolamentare le fasce orarie di funzionamento delle macchine ha dato i suoi frutti”.
PressGiochi
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