24 Novembre 2024 - 11:39

Lotto. Corte dei Conti: “La ludopatia non giustifica l’azione fraudolenta di un ricevitore”

Buenos Aires. Malta Gaming Authority parteciperà a SAGSE Austria: la Ce approva la nuova legge sull’intermediazione nelle scommesse La Corte dei Conti ha condannato un ricevitore pugliese per il mancato

10 Ottobre 2017

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La Corte dei Conti ha condannato un ricevitore pugliese per il mancato versamento dei proventi del gioco del lotto. Il ricorrente aveva legittimato le sue azioni additando la colpa alla propria dipendenza da gioco d’azzardo.

Il ricevitore era stato condannato al pagamento, in favore della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, della somma complessiva di euro 1.025.774,46, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, per il mancato versamento dei previsti proventi del lotto in relazione a tre settimane contabili.

Come ha ribadito la Corte dei Conti, “la giurisprudenza mette l’accento sul “particolare regime probatorio della responsabilità contabile” e sull’obbligo di giustificare il mancato versamento o l’irregolare esito dei valori” affidati al contabile e fa riferimento alla indispensabilità di una prova, da parte del contabile, dei fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell’attore pubblico”.

Fatti che sarebbero stati legati alla sua dipendenza da gioco.

“Ora, la c.d. ludopatia – continua la Corte – da cui l’appellante sarebbe affetto non costituisce una oggettiva causa di forza maggiore, sebbene uno stato soggettivo di cui l’appellante avrebbe potuto curarsi, tanto più che sia nel 2013 che nel 2014 c’erano stati episodi analoghi a quelli in contestazione e, come riconosciuto dallo stesso appellante, erano stati sanati, nei confronti dell’amministrazione con il versamento delle somme dovute a quest’ultima. Pertanto, visti i precedenti, l’appellante avrebbe potuto evitare i comportamenti contestati sottoponendosi, per tempo, ad una idonea cura.

Inoltre, il danno subito dall’amministrazione non può considerarsi, come ritenuto dall’appellante, meramente ipotetico, in quanto è costituito dal mancato versamento all’amministrazione dell’importo delle giocate effettuate.

In definitiva, l’appellante approfittando della sua posizione di titolare della ricevitoria ha effettuato giocate, con conseguente chanche di vincita, senza versare il corrispondente importo, con ciò causando un evidente danno all’erario.

Infine, deve escludersi un concorso al danno dell’amministrazione danneggiata in quanto è stato troppo breve il periodo in cui sono state effettuate le giocate perché l’amministrazione potesse rilevare le anomalie e prendere provvedimenti, tanto più che c’è stato un comportamento fraudolento dell’appellante che ha effettuato giocate di poco inferiori all’importo che comportava il blocco automatico delle stesse”.

 

PressGiochi

 

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