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Presso le commissioni riunite Giustizia e affari esteri della Camera ha preso il via la discussione per la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.
A relazionare sul provvedimento in II e III commissione Alessia Morani del Pd che segnala che “l’espressione «manipolazione di competizioni sportive» fa riferimento non soltanto agli «incontri» – competizioni in cui si confrontano due atleti o due squadre – né alla sola manipolazione del risultato finale di una competizione sportiva, ma più in generale a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi.
Evidenzia che l’accresciuta commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito – specie a partire dagli anni Duemila – un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi e incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite.
In questo contesto generale segnala due fenomeni peculiari: in primo luogo il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse offerte, a volte in assenza di un controllo efficace da parte delle autorità competenti, così da favorire la diffusione di scommesse più facili da influenzare e di forme di manipolazione più difficili da scoprire; in secondo luogo lo sviluppo di un consistente mercato illegale, che offre agli utenti margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali, interessate alla manipolazione delle competizioni sportive su cui sono effettuate le scommesse, al fine di ricavare profitti grazie ad esse, riciclando, in tal modo, denaro di provenienza illecita.
Come riferimenti normativi – continua la parlamentare – per elaborare strumenti di lotta contro le organizzazioni criminali che corrompono gli sportivi e si servono delle scommesse per riciclare denaro «sporco» e per finanziare le loro attività potrebbero essere utilizzate due convenzioni del Consiglio d’Europa in materia di corruzione (la Convenzione penale sulla corruzione del 1999, STE n. 173) e di riciclaggio (la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 2005, STE n. 198)”.
Morani ricorda che la manipolazione delle competizioni sportive può, però, essere attuata attraverso pratiche non riconducibili alla Convenzione penale sulla corruzione, così come le scommesse illegali e i profitti che derivano dalla manipolazione dei risultati sportivi non necessariamente rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione sul riciclaggio.
“Alla luce di tali considerazioni, dunque, l’opzione rappresentata dall’elaborazione di uno strumento ad hoc in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un’efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale, è parsa la più idonea. Segnala che l’interesse per una convenzione internazionale in materia risiede, in prevalenza, nella promozione di un approccio globale in vista dell’adozione di princìpi condivisi volti a prevenire, individuare e punire la manipolazione delle competizioni sportive”.
Morani evidenzia che per perseguire efficacemente tale obiettivo la Convenzione in esame «associa» – sul piano del contenuto – tutti i potenziali soggetti che operano nella lotta alle manipolazioni de quibus, cioè autorità pubbliche, organizzazioni sportive e operatori di scommesse. Sottolinea che, in tal senso, i governi sono sollecitati ad adottare misure idonee, anche di natura legislativa, per indurre, ad esempio, le autorità di controllo sulle scommesse sportive a contrastare le frodi, anche limitando o sospendendo la possibilità di effettuare scommesse, o limitando, in caso di necessità, l’accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori.
Ricorda, infatti, che l’Agenzia, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte. In particolare, segnala che nel comparto dei giochi, l’Agenzia provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale.
“L’inserimento nella legge n. 401 del 1989 di un nuovo articolo 5-bis, – spiega la relatrice – il provvedimento prevede che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse), il giudice debba ordinare la confisca penale (comma 1) e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona (comma 2).
In particolare, – segnala – il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-duodecies nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite (articoli 1 e 4 della legge n. 401 del 1989)”.
Ad intervenire nel dibattito anche l’on. Giulia Sarti del M5S che rileva come il provvedimento all’esame delle Commissioni riunite preveda sanzioni, con particolare riferimento alle misure interdittive, a suo avviso eccessivamente blande. Nel rammentare che “la Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali ha approvato, all’unanimità, nel luglio del 2016, una relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito che reca una parte dedicata alla materia oggetto del provvedimento in esame, chiede che tale relazione sia posta a disposizione dei commissari, ritenendo che la stessa possa fornire validi spunti di riflessione per il prosieguo dei lavori”.
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