Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 settembre il decreto del Ministero delle finanze che stabilisce il taglio delle Awp a partire dal prossimo 31 dicembre. Art. 1
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 settembre il decreto del Ministero delle finanze che stabilisce il taglio delle Awp a partire dal prossimo 31 dicembre.
Art. 1
Numero massimo di nulla osta ammessi
alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018
Ai sensi dell’art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017,
di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, non puo’ essere superiore a:
Art. 2
Adempimenti dei concessionari
della conduzione della rete telematica degli apparecchi da
divertimento e intrattenimento procede:
presente decreto e il 31 dicembre 2017, alla riduzione di almeno il
15 per cento del numero dei nulla osta di cui risulta intestatario
alla data del 31 dicembre 2016;
dei nulla osta, fino al raggiungimento di una riduzione complessiva
in misura pari ad almeno il 34,9% del numero di nulla osta di cui
risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016.
riduzione minima di cui al comma 1, qualora si riscontri, a decorrere
dal 1° maggio 2018, un numero di nulla osta complessivo inferiore a
265.000, i concessionari di rete interessati potranno avanzare
istanza di rilascio di nulla osta fino al raggiungimento di tale
numero massimo. A tal fine, qualora all’esito delle verifiche
effettuate ai sensi dell’art. 3 risulti un numero di nulla osta
inferiore a 265.000, l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli con
propria determinazione da pubblicare sul sito internet istituzionale
indica il numero di nulla osta attivi alla data del 30 aprile 2018.
Art. 3
Revoca dei nulla osta eccedenti
il numero complessivo massimo
concessionario, entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza dei
termini di cui all’art. 2, la riduzione del numero di nulla osta
attivi, in coerenza con quanto disposto dallo stesso art. 2, al fine
di garantire il rispetto dei limiti massimi fissati all’art. 1.
singolo concessionario, un numero di nulla osta superiore a quello
risultante dall’applicazione dei tassi di riduzione di cui all’art.
2, inoltra al medesimo, entro i successivi venti giorni lavorativi,
la comunicazione di avvio del procedimento di revoca di un numero di
nulla osta pari all’eccedenza rilevata operando:
concessionario sul territorio, rilevata al 31 dicembre 2017 e al 30
aprile 2018, a seguito delle riduzioni;
in quote proporzionali alla distribuzione territoriale, come sopra
rilevata;
ciascuna area regionale, in funzione degli apparecchi da
intrattenimento che hanno registrato, nei dodici mesi precedenti, la
minore raccolta media di gioco su base giornaliera, calcolata al
netto dei giorni di mancato funzionamento degli stessi.
ricevimento del provvedimento di revoca, provvede al blocco degli
apparecchi eccedenti con contestuale avvio delle procedure per la
loro dismissione.
comma 3, l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli applica la sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 10.000,00 euro per ciascun
apparecchio e, d’intesa con il partner tecnologico, dispone il
distacco immediato del collegamento dalla rete telematica degli
apparecchi eccedenti.
Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto sara’ trasmesso agli Organi di controllo per
gli adempimenti di competenza.
Roma, 25 luglio 2017
Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1096
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