24 Novembre 2024 - 13:45

Awp: in Gazzetta ufficiale il decreto sulla riduzione del 34,9% degli apparecchi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 settembre il decreto del Ministero delle finanze che stabilisce il taglio delle Awp a partire dal prossimo 31 dicembre.       Art. 1

01 Settembre 2017

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 settembre il decreto del Ministero delle finanze che stabilisce il taglio delle Awp a partire dal prossimo 31 dicembre.

 

 

 

Art. 1

 

Numero massimo di nulla osta ammessi

alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018

 

Ai sensi dell’art. 6-bis, comma  1,  del  decreto-legge  24  aprile

2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017,

  1. 96, il numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi

di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.

773, non puo’ essere superiore a:

  1. a) 345.000 unita’, alla data del 31 dicembre 2017;
  2. b) 265.000 unita’, alla data del 30 aprile 2018.

 

Art. 2

 

Adempimenti dei concessionari

 

  1. Ai fini dell’attuazione  dell’art.  1,  ciascun  concessionario

della  conduzione  della  rete   telematica   degli   apparecchi   da

divertimento e intrattenimento procede:

  1. a) nel periodo compreso tra la data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto e il 31 dicembre 2017, alla riduzione di  almeno  il

15 per cento del numero dei nulla osta di  cui  risulta  intestatario

alla data del 31 dicembre 2016;

  1. b) entro il 30 aprile 2018 alla ulteriore riduzione  del  numero

dei nulla osta, fino al raggiungimento di una  riduzione  complessiva

in misura pari ad almeno il 34,9% del numero di  nulla  osta  di  cui

risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016.

  1. Fermo restando l’obbligo,  per  ciascun  concessionario,  della

riduzione minima di cui al comma 1, qualora si riscontri, a decorrere

dal 1° maggio 2018, un numero di nulla osta complessivo  inferiore  a

265.000,  i  concessionari  di  rete  interessati  potranno  avanzare

istanza di rilascio di nulla osta  fino  al  raggiungimento  di  tale

numero  massimo.  A  tal  fine,  qualora  all’esito  delle  verifiche

effettuate ai sensi dell’art. 3  risulti  un  numero  di  nulla  osta

inferiore a 265.000,  l’Agenzia  delle  dogane  e  dei  Monopoli  con

propria determinazione da pubblicare sul sito internet  istituzionale

indica il numero di nulla osta attivi alla data del 30 aprile 2018.

 

Art. 3

 

Revoca dei nulla osta eccedenti

il numero complessivo massimo

 

  1. L’Agenzia delle dogane e dei  Monopoli  verifica,  per  ciascun

concessionario, entro dieci  giorni  lavorativi  dalla  scadenza  dei

termini di cui all’art. 2, la riduzione  del  numero  di  nulla  osta

attivi, in coerenza con quanto disposto dallo stesso art. 2, al  fine

di garantire il rispetto dei limiti massimi fissati all’art. 1.

  1. L’Agenzia delle dogane e dei Monopoli qualora riscontri, per un

singolo concessionario, un numero di nulla osta  superiore  a  quello

risultante dall’applicazione dei tassi di riduzione di  cui  all’art.

2, inoltra al medesimo, entro i successivi venti  giorni  lavorativi,

la comunicazione di avvio del procedimento di revoca di un numero  di

nulla osta pari all’eccedenza rilevata operando:

  1. a) l’analisi della distribuzione territoriale dei nulla osta del

concessionario sul territorio, rilevata al 31 dicembre 2017 e  al  30

aprile 2018, a seguito delle riduzioni;

  1. b) l’attribuzione dell’eccedenza a ciascuna regione di pertinenza

in quote proporzionali alla distribuzione  territoriale,  come  sopra

rilevata;

  1. c) l’individuazione dei  nulla  osta  eccedenti  nell’ambito  di

ciascuna  area   regionale,   in   funzione   degli   apparecchi   da

intrattenimento che hanno registrato, nei dodici mesi precedenti,  la

minore raccolta media di gioco  su  base  giornaliera,  calcolata  al

netto dei giorni di mancato funzionamento degli stessi.

  1. Il  concessionario,  entro   cinque   giorni   lavorativi   dal

ricevimento del provvedimento di revoca,  provvede  al  blocco  degli

apparecchi eccedenti con contestuale avvio  delle  procedure  per  la

loro dismissione.

  1. Qualora il concessionario non ottemperi a quanto  previsto  nel

comma 3, l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli  applica  la  sanzione

amministrativa  pecuniaria  pari  a  10.000,00   euro   per   ciascun

apparecchio e,  d’intesa  con  il  partner  tecnologico,  dispone  il

distacco immediato  del  collegamento  dalla  rete  telematica  degli

apparecchi eccedenti.

 

Art. 4

 

Disposizioni transitorie e finali

 

  1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore alla data

della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

Il presente decreto sara’ trasmesso agli Organi  di  controllo  per

gli adempimenti di competenza.

Roma, 25 luglio 2017

 

Il Ministro: Padoan

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2017 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n. 1096

 

 

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