24 Novembre 2024 - 11:36

Danimarca: per l’AG Bobek, le norme sulle sanzioni alle pubblicità dei giochi online non vanno notificate all’Ue

Worldmatch espone per la prima volta all’Entertainment Arena Expo di Bucarest RGS: da Lotto e lotterie nel primo semestre 6,8 mld di euro La legge danese su taluni giochi, lotterie

28 Agosto 2017

Worldmatch espone per la prima volta all’Entertainment Arena Expo di Bucarest

RGS: da Lotto e lotterie nel primo semestre 6,8 mld di euro

La legge danese su taluni giochi, lotterie e scommesse che sanziona penalmente la pubblicità di giochi, lotterie e scommesse sprovvisti di licenza non costituisce regola tecnica secondo l’avvocato generale Michal Bobek.

A chiedere il giudizio della Corte di Giustizia europea sulla questione, i caporedattori del Ekstra Bladet colpevoli di aver pubblicizzato siti di gioco privi di autorizzazione governativa.

I giornalisti sostengono essenzialmente che tale provvedimento nazionale costituisce una «regola tecnica» ai sensi della direttiva 98/34/CE,  che non è stata notificata alla Commissione. Per tale ragione, detta normativa non potrebbe essere invocata nei confronti degli imputati. In tali circostanze, il Københavns Byret (Tribunale distrettuale di Copenhagen, Danimarca) chiede se si fosse dovuto procedere a una notifica ai sensi della direttiva 98/34.

Tuttavia, per l’AG non si tratta di regola tecnica. “La legge n. 204 del 26 marzo 2003 che modifica la legge su taluni giochi, lotterie e scommesse e altre leggi e che abroga la legge relativa alle scommesse sulle corse di cavalli e cani, non costituiscono «regole tecniche» ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998.

Nella misura in cui riguarda i servizi pubblicitari,- ha continuato l’AG –  una modifica delle norme nazionali come quella di cui all’articolo 10, paragrafo 3, punto 3, della legge n. 204 del 26 marzo 2003, che modifica la legge su taluni giochi, lotterie e scommesse e altre leggi e che abroga la legge relativa alle scommesse sulle corse di cavalli e cani, non costituisce una «regola tecnica» ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48, tranne nel caso in cui tale modifica riguardi specificamente i servizi della società dell’informazione. Per stabilire se una regola riguardi specificamente tali servizi, il giudice nazionale dovrebbe valutare, in particolare:

–      se la modifica costituisca solo un chiarimento oppure cambi la portata della regola in questione;

–      il testo della regola prima e dopo la modifica e ogni formulazione esplicita contenuta nelle modifiche che possa essere interpretata come un riferimento specifico ai servizi della società dell’informazione;

–      la prova della/e finalità della modifica apportata alla regola, come esposta nella motivazione”.

 

PressGiochi

 

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