24 Novembre 2024 - 11:31

Scommesse. Cassazione: inammissibile ricorso di un internet point privo della licenza di polizia

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile in queste ore il ricorso di un internet point che consentiva il collegamento ad Internet e dunque la trasmissione dei dati relativi alle

11 Agosto 2017

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile in queste ore il ricorso di un internet point che consentiva il collegamento ad Internet e dunque la trasmissione dei dati relativi alle scommesse e l’accreditamento delle relative vincite per via telematica a società addetta alle scommesse, denominata “Goldbet Sportwetten GMHB”.

 

Come è tornato a ribadire il giudice della Corte “il preposto alla raccolta di scommesse per terzi, anche per via telematica, che risulti sprovvisto della licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 88 Tulps opera di fatto da intermediario perché mette a disposizione il proprio conto scommesse mediante accesso ad Internet così incorrendo nella violazione dell’articolo 4 della legge n. 401 del 1989.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte di appello ha fatto applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale il reato di cui all’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è integrato da qualsiasi condotta che favorisca le attività di accettazione o di raccolta di scommesse, anche per via telematica, attraverso le quali si pongano a disposizione di terzi scommettitori strutture, apparecchi o strumenti di supporto tecnico, posto che l’allestimento di un internet point dedicato interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online, al fine di intercettare i giocatori e sollecitare la stipula di contratti di scommessa con un booknnaker, dà luogo ad un’attività organizzata con funzione intermediatrice in funzione di quest’ultima, idonea ad integrare, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il reato di cui all’art.4, comma quarto bis, della legge 13 dicembre 1989 n. 401.

 

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