Distanze del gioco dai luoghi sensibili: il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una sala giochi del comune di Brunico che si è appellata a Palazzo Spada contro
Distanze del gioco dai luoghi sensibili: il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una sala giochi del comune di Brunico che si è appellata a Palazzo Spada contro il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione disposto dalla provincia di Bolzano.
Per il Consiglio di Stato, merita accoglimento la motivazione della sala giochi con cui viene dedotta l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui dà per scontata l’ubicazione della sala da gioco in un raggio di 300 m da luoghi c.d. sensibili, quali definiti dall’art. 5-bis, comma 1, l. prov. 13 maggio 1992, n. 13 (Norme in materia di pubblico spettacolo), sussumendovi erroneamente la chiesa e la casa delle associazioni –, in quanto la citata disposizione legislativa prevede che «per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale».
Per il Consiglio di Stato “ad una piana lettura della citata disposizione legislativa risulta palese che tra i luoghi c.d. sensibili non sono contemplati né i luoghi di culto né le strutture che siano genericamente sede delle associazioni del paese (siano esse culturali o meno). Non risulta, in particolare, allegato e provato dall’Amministrazione che la casa delle associazioni fosse frequentata principalmente da giovani o utenti di strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale (categorie, a cui tutela la disposizione legislativa che qui viene in rilievo è dichiaratamente tesa)”.
Inoltre, il Consiglio di Stato ricorda che le deliberazioni della Giunta provinciale le quali avevano ampliato il novero dei luoghi sensibili includendovi tra l’altro i luoghi di culto, sono state annullate dal T.r.g.a. con le sentenze n. 301/2016 e n. 302/2016 (ormai passate in giudicato ed esplicanti efficacia erga omnes), in quanto ritenute inficiate dal vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, incongruità e violazione del principio di proporzionalità, ad ulteriore conferma dell’inconfigurabilità della chiesa come luogo sensibile per gli effetti dell’art. 5-bis, comma 1, l. prov. n. 13/1992.
Ponendosi i c.d. luoghi sensibili, – ha concluso il Collegio – come requisiti negativi per l’esercizio di un’attività economica di per sé lecita, l’onere di allegazione e di prova di eventuali fatti ostativi al libero esercizio di detta attività incombeva all’Amministrazione, la quale non lo ha minimamente assolto.
PressGiochi
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