La sospensione della licenza si una sala giochi è legittima se adottata per evitare un pericolo concreto ed attuale per la collettività. Così il Tar del Lazio ha respinto
La sospensione della licenza si una sala giochi è legittima se adottata per evitare un pericolo concreto ed
attuale per la collettività.
Così il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di un bar sala giochi di Roma contro la sospensione di 20 giorni prevista dal questore della Capitale.
“La sospensione della licenza – ha ricordato il giudice – è una misura di carattere oggettivo, che agisce direttamente sul contesto socio-economico (gestione del locale pubblico) come strumento di governo della sicurezza del territorio, al fine di rimuovere con immediatezza le situazioni valutate come fonte di pericolo per l’ordinato svolgimento della vita sociale. In questi casi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ove un locale sia frequentato da persone con pregiudizi penali o di polizia, l’ordinamento riconosce la prevalenza delle esigenze di tutela preventiva dell’ordinato svolgimento della vita sociale rispetto alla tutela degli interessi economici e del decoro personale del privato, come nel caso del gestore di un locale pubblico, e ciò avviene a prescindere da ogni valutazione del comportamento del gestore medesimo
Dalle considerazioni sopra svolte e, in particolare, dal numero di interventi effettuati dalle forze dell’ordine tra il novembre 2009 ed il gennaio 2010 è possibile evincere la sussistenza delle ragioni d’urgenza per fronteggiare le quali la P.A. ha ritenuto, correttamente, di dover intervenire tempestivamente al fine di impedire che l’esercizio continuasse ad essere il luogo riferimento di persone pregiudicate e clandestine o che, comunque, costituisse un luogo di potenziale pericolo per l’ordine pubblico.
Il Questore – conclude il Collegio – ha dato adeguatamente conto degli episodi e del tipo di frequentazioni che lo hanno indotto a ritenere che il locale in questione sia divenuto un abituale ritrovo di persone pregiudicate e clandestine o che, comunque, costituisca un potenziale pericolo per l’ordine pubblico”.
PressGiochi
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