25 Novembre 2024 - 01:42

CTD. Il Tar Cagliari respinge ricorso su licenza ps confermando la giurisprudenza della Corte europea

Il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha respinto il ricorso presentato da un centro trasmissione dati di Cagliari contro la Questura che aveva negato la licenza di pubblica sicurezza ex

23 Marzo 2015

Il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha respinto il ricorso presentato da un centro trasmissione dati di Cagliari contro la Questura che aveva negato la licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 del TULPS.

Per il centro, “l’amministrazione avrebbe erroneamente interpretato la normativa per il rilascio della licenza di pubblica sicurezza, in quanto la ricorrente ha stipulato un contratto con cui si impegna a svolgere in Italia attività di “booking” a favore di altro soggetto localizzato e autorizzato in Inghilterra, nei fatti accettando scommesse in nome e per conto di quest’ultimo, attraverso la gestione di un centro trasmissione dati, senza assunzione di rischi sulle scommesse, ma ottenendone solo una percentuale variabile dal 3 al 13%. Detta tipologia di attività, secondo quanto assunto dal ricorrente, rientrerebbe nella nozione di “altri giochi leciti” di cui all’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, da ritenersi ormai liberalizzata alla luce del diritto comunitario, e non nel modello concessorio cui, ai sensi dell’art. 88 del TULPS, come modificato dall’art. 37 della legge n. 388 del 2000; il provvedimento non espliciterebbe le ragioni per le quali l’istanza del ricorrente debba essere sussunta nell’ambito di applicazione dell’art. 86 piuttosto che, come sopra affermato, in quello dell’art. 88 del medesimo TULPS”.

Tuttavia, per i giudici cagliaritani: “Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione”.

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