Puglia: la Commissione Sanità torna a discutere il pdl sul gioco Vezzali (SC): “Mef incapace di avviare una adeguata campagna di comunicazione sul gioco patologico” Il Tribunale amministrativo di Bolzano
Il Tribunale amministrativo di Bolzano ha respinto tre ricorsi di sale giochi contro le disposizioni relative alle distanze introdotte dalla legge provinciale in materia di apparecchi da gioco tipo slot machine e vlt.
“La Corte Costituzionale – ha affermato il Collegio nella sentenza – ha affermato che le disposizioni de quibus non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di misure di prevenzione dei reati e mantenimento dell’ordine pubblico (art. 117, secondo comma, lett. h), lasciando intendere che esse rientrino nella materia sociale della tutela dei minori e in quella della tutela del territorio, materie nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita potestà legislativa esclusiva (cfr. art. 8, risp. numeri 25 e 5 dello Statuto di autonomia). Ciò evidentemente a prescindere dalla collocazione delle disposizioni stesse nella legge provinciale sugli esercizi pubblici…”.
Per il Tar “le osservazioni della Corte, riferite alla disciplina degli esercizi pubblici, valgono anche con riferimento alle corrispondenti disposizioni introdotte dal legislatore provinciale nella disciplina degli spettacoli pubblici sub iudice, essendo identiche le finalità delle due norme.
Con la sentenza n. 323 del 22 novembre 2013, questo Tribunale ha poi accertato che le statuizioni della Corte Costituzionale sull’introduzione del divieto di installare apparecchi da gioco lecito nel raggio di 300 metri dai c.d. luoghi sensibili, non possono che valere anche per l’art. 1, comma 1, della L.P. n. 17 del 2012 che ha disposto l’obbligo di rimuovere gli apparecchi già installati negli esercizi pubblici che si trovino nel raggio di 300 metri da detti luoghi e, di conseguenza, ha dichiarato manifestamente infondata la relativa eccezione di incostituzionalità sulla considerazione che: “È chiaro, infatti, che il fine della nuova norma è il medesimo che aveva indotto, in precedenza, lo stesso legislatore a vietare la messa a disposizione degli apparecchi da gioco in determinate parti limitate del territorio. In assenza di questo ulteriore e complementare intervento, la detta tutela non potrebbe, invero, essere pienamente realizzata”.
Secondo il giudice amministrativo “il legislatore provinciale ha introdotto del tutto legittimamente limitazioni spaziali per i motivi sopra esposti e ha applicati i medesimi ad ogni tipo di esercizio dedicato al gioco tramite apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931 (senza alcuna distinzione tra essi), intervenendo nelle materie rientranti nelle proprie competenze legislative, con il dichiarato scopo di tutelare soggetti ritenuti vulnerabili, in considerazione dell’età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o sociale, di prevenire forme di gioco c.d. compulsivo e al fine di evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, per la viabilità e per garantire la quiete pubblica”.
La norma provinciale è inoltre conforme alle disposizioni comunitarie considerato che “La giurisprudenza CE in materia di libera prestazione di servizi e offerta di gioco d’azzardo lecito e sua pubblicizzazione, è unanime nel ritenere conformi al TFUE (in particolare agli artt. 49 e 56, già 43 e 49 CE) le normative nazionali di restrizione alla libera prestazione di servizi, adottate nel settore dei giochi e delle scommesse”.
PressGiochi
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