“Il D.L. 50 del 24 aprile 2017 introduce importanti novità in materia di detrazione IVA. Cambiando la normativa attualmente in vigore, – scrive Marco Minoccheri, consulente fiscale dell’Associazione Astro – il decreto modifica i termini in cui è possibile detrarre l’IVA a credito si riducono così i termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA per le fatture emesse a decorrere dal 01/01/2017.
Posto che il diritto alla detrazione sorge nel periodo in cui l’IVA è divenuta esigibile, ossia quando l’operazione è stata effettuata l’articolo 2 del D.L. 50/2017 modifica l’articolo 19, comma 1 del D.P.R. 633/72, prevedendo che l’IVA, dal momento in cui diventa esigibile (art. 6 del D.P.R. 633/72) può essere detratta esclusivamente entro l’anno, più precisamente con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Nella nuova formulazione, pertanto continua ad essere previsto che “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile” ma viene disposto che tale diritto “è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”.