Staranzano (GO). In consiglio comunale la mozione del M5S sul contrasto al gioco patologico Venezia. Casinò aperto nonostante lo sciopero degli ispettori “L’autorizzazione di polizia viene rilasciata esclusivamente in relazione
“L’autorizzazione di polizia viene rilasciata esclusivamente in relazione e con riguardo ai profili dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, con l’ovvia conseguenza che il predetto titolo non consente di superare eventuali divieti posti da norme regionali e comunali per finalità socio-sanitarie e urbanistiche”.
Lo ha dichiarato il Tribunale amministrativo per il Veneto in merito al ricorso presentato da una sala giochi contro il divieto all’apertura posto dal comune di Fontanelle.
Come spiega il Tar, “lo svolgimento del procedimento amministrativo deve tener conto della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della sua adozione. Ebbene, poiché la LR n. 30/2016 è entrata il vigore il 30.12.2016, mentre l’autorizzazione di polizia è stata rilasciata soltanto il 13.2.2017, la ditta ricorrente non poteva certamente pretendere di installare apparecchi da gioco in virtù del predetto titolo di polizia avvalendosi del richiamato art. 8, III comma del Regolamento comunale innanzi richiamato, ostandovi appunto la normativa introdotta dalla legge regionale del 2016.
In relazione, poi, alla portata dell’art. 54, XI comma – che secondo l’interpretazione della ricorrente legittimerebbe l’apertura del locale in quanto “esistente” all’entrata in vigore della LR n. 30/2016 – è appena il caso di osservare che il termine “esistente” va inteso nel senso che la sala giochi, per non subire le restizioni dello ius superveniens, doveva essere “in esercizio”, e cioè in attività all’entrata in vigore della legge, essendo affatto irrilevante ed inconferente che precedentemente lo stesso locale avesse ospitato eventuali, analoghe iniziative.
Analoga affermazione è stata fatta dal giudice veneto in un ricorso di una sala scommesse contro il regolamento del Comune di Venezia: “ai fini della verifica del possesso della autorizzazione in data antecedente all’entrata in vigore del nuovo Regolamento (per verificare se all’operatore economico possa o meno applicarsi la nuova disciplina regolamentare di cui all’art. 6 del Regolamento de quo), esplica effetti la sola autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio comunale e, al contrario, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, è del tutto ininfluente il possesso della licenza della Questura, in quanto l’Autorità di P.S. è competente ad accertare solo ed unicamente la sussistenza dei requisiti di ordine morale per la tutela della sicurezza pubblica, fatte salve “le limitazioni imposte dalla legge statale, regionale o da regolamento comunale e, in particolare, da quelle inerenti alla nuova collocazione di apparecchi a distanza dai luoghi sensibili, ai sensi della legge regionale n.6 del 2015 e dei relativi atti attuativi” (Licenza della Questura di Venezia-Commissariato di P.S. Marghera del 10.05.2016 – All.1 del fascicolo di parte ricorrente).
Distanze – “Nel presente caso – ha affermato in merito alle distanze il Tar Veneto – l’attività di sala scommesse svolta dalla società ricorrente è stata diffidata dal Comune di Venezia in quanto collocata ad una distanza inferiore ai 500 metri, calcolati in linea d’aria, rispetto a due scuole, due impianti sportivi, due parrocchie ed un teatro .
Sul punto il Collegio rileva che, almeno con riferimento alle scuole e agli impianti sportivi che qui vengono in considerazione (luoghi frequentati, rispettivamente in via esclusiva e prevalente, da giovani costituenti una categoria sociale maggiormente vulnerabile rispetto alla tentazione del gioco d’azzardo) risulta pienamente ragionevole la scelta operata dal Comune di Venezia di qualificare tali luoghi come “sensibili” ai sensi dell’art. 6 del Regolamento comunale, ai fini del contrasto alla diffusione della ludopatia.
Né il ricorrente, nel presente giudizio, può lamentare l’effetto espulsivo causato dalla nuova disciplina regolamentare (ovvero la circostanza che, secondo la tesi esposta nel ricorso, rispettando la distanza minima di 500 metri in linea d’aria da tutti i luoghi sensibili elencati dal citato art. 6, l’apertura di nuove sale giochi o nuove sale scommesse sarebbe ammessa solo nell’1,2% del territorio del Comune di Venezia), in quanto tale effetto sarebbe comunque la risultante della sommatoria di tutte le sette categorie di luoghi sensibili sopra elencate e previste dall’art. 6 del Regolamento comunale.
Al contrario, nel presente caso, il gravato provvedimento di diffida è motivato sul presupposto che l’odierna ricorrente non rispetta la distanza minima con riferimento a due scuole, due impianti sportivi, due parrocchie ed un teatro (luoghi rientranti in quattro delle sette categorie di cui all’art. 6 del citato Regolamento), con la conseguenza che l’odierna ricorrente non vanta alcun interesse, nel presente giudizio, ad impugnare la previsione regolamentare laddove qualifica, come luoghi sensibili, le strutture residenziali o semiresidenziali, i giardini, i parchi, gli spazi pubblici, i siti museali, le caserme, le cliniche, in quanto tali ulteriori luoghi sensibili non vengono in luce nel presente giudizio”.
PressGiochi