Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accogliendo il ricorso di una sala giochi ha annullato l’ordinanza con cui il Sindaco di Battaglia Terme ha disposto il divieto
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accogliendo il ricorso di una sala giochi ha annullato l’ordinanza con cui il Sindaco di Battaglia Terme ha disposto il divieto di utilizzo delle slot machine e di tutti gli apparecchi automatici da gioco con vincite in tutti gli esercizi commerciali e in tutti i pubblici esercizi con sede nel territorio comunale ad esclusione delle seguenti fasce orarie: dalle ore 11.00 alle ore 14.00 di martedì, giovedì, venerdì e domenica; dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di martedì, giovedì, venerdì e domenica.
Come ha spiegato il Tar: “ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 il Sindaco può adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di fronteggiare emergenze sanitarie o prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Il presupposto indefettibile per l’adozione di siffatte ordinanze sindacali è la necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali di carattere “provvisorio” e a condizione della “temporaneità dei loro effetti” Questa fisionomia peculiare dell’ordinanza rende necessaria la fissazione di un termine finale di efficacia del provvedimento allo scopo evidente di non istituzionalizzare situazioni emergenziali.
Ciò posto, – ha chiarito il giudice amministrativo – l’ordinanza contingibile e urgente sottoposta al vaglio del Collegio è chiaramente illegittima in quanto:
PressGiochi
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