Il ricevitore di scommesse per il Lotto ha l’obbligo contrattuale di procedere al versamento di quanto incassato al netto delle vincite pagate e dell’aggio riconosciuto. Lo ha ribadito la
Il ricevitore di scommesse per il Lotto ha l’obbligo contrattuale di procedere al versamento di quanto incassato al netto delle vincite pagate e dell’aggio riconosciuto.
Lo ha ribadito la Corte dei Conti giudicando il ricorso di una ricevitoria di Roma colpevole di aver disatteso i propri doveri omettendo di versare l’incassato per circa 2 mesi consecutivi e risultando, quindi, debitrice della somma di euro 18.018,61 somma risultante dopo l’incameramento della cauzione.
La normativa regolamentare – ha ricordato la Corte dei Conti – (Regolamento 528 del 2 agosto 1982 e n.85 del 19 aprile 1990 riguardante l’ordinamento del gioco del Lotto) prevede che ogni ricevitore del Lotto è tenuto a versare, il giovedì successivo ad ogni settimana contabile successiva all’estrazione del sabato, i proventi della settimana precedente al netto, appunto, delle vincite pagate e dell’aggio spettante.
Poiché il titolare di ricevitoria si qualifica agente contabile lo stesso risponde dei beni monetari maneggiati “in ogni caso e salva forza maggiore”.
L’essersi sottratta a questo obbligo di sua iniziativa e, successivamente, non aver risposto all’ingiunzione a versare il dovuto, né all’invito della procura contabile, senza fornire alcuna giustificazione qualificano la condotta quantomeno come gravemente colposa e tale anche da configurare il dolo, in quanto tali comportamenti sono stati posti in evidente violazione dei doveri e in danno all’Amministrazione con indebito arricchimento della convenuta”.
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