Aronica (ADM): “Distanziometri non del tutto inutili, ma occorre riportare la domanda entro i limiti del divertimento” E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri sera il decreto legislativo di
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri sera il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
Decreto che contiene importanti novità su quello che è il fronte degli oneri in capo agli operatori del gioco pubblico a partire dai concessionari fino ai gestori.
Di seguito le disposizioni introdotte:
«Titolo IV (Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco) –
Art. 52 (Misure per la mitigazione del rischio).
1. I concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco.
1) la tipologia delle operazioni di gioco e le possibili anomalie, di carattere oggettivo e soggettivo, ad esse riconducibili;
2) i comportamenti che favoriscano o comunque non riducano il rischio di irregolarita’ o di violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
3) con specifico riferimento al gioco offerto tramite VLT:
3.1. le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana;
3.2. i comportamenti anomali legati all’entita’ insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati;
4) con specifico riferimento al gioco online:
4.1. lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti;
4.2. i conti di gioco caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c’e’ interazione tra giocatori;
4.3. la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati;
4.4. la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco;
4.5. l’individuazione di anomalie nell’utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi;
d) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, comunque denominato, a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera a) ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera b).
Art. 53 (Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione). – 1. Gli operatori di gioco on line procedono all’identificazione e alla verifica dell’identita’ di ogni cliente in occasione degli adempimenti necessari all’apertura e alla modifica del conto di gioco previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88.Gli operatori di gioco on line consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, ai soggetti titolari del conto esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilita’ dei flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco.
Art. 54 (Autorita’ e cooperazione nel comparto del gioco). –
1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, le amministrazioni e istituzioni interessate, a supporto dei prestatori di servizi di gioco, elaborano standard tecnici di regolamentazione, anche sulla base dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell’articolo 14 del presente decreto. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d’intesa, volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario a garantire il coordinamento, l’efficacia e la tempestivita’ delle attivita’ di controllo e verifica dell’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco.».