24 Novembre 2024 - 13:33

Grosseto. Il Tar Toscana accoglie il ricorso di un gestore e annulla l’ordinanza sugli orari di gioco

Modena: approvata mozione e odg per intervenire sul fronte del gioco d’azzardo Roma. Mons. Feroci (Cartias): “Il regolamento sui giochi è un provvedimento importante ll Tribunale Amministrativo Regionale per la

12 Giugno 2017

Modena: approvata mozione e odg per intervenire sul fronte del gioco d’azzardo

Roma. Mons. Feroci (Cartias): “Il regolamento sui giochi è un provvedimento importante

ll Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso di una sala giochi contro il comune di Grosseto  per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Grosseto n. 98 del 07.10.2016 sulla “disciplina orari di apertura sale giochi e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro”.

 

Il Tar, riprendendo “quanto già rilevato nelle sentenze T.A.R. Toscana, sez. II, 26 ottobre 2015, n. 1415 e 17 marzo 2017 nn. 386-407 in ordine alla necessità che il potere di limitazione degli orari sia assistito da precisi studi scientifici relativi all’ambito territoriale di riferimento e non caratterizzato da evidenti illogicità o irragionevolezze che incidano sulla legittimità del provvedimento”   ha contestato ancora la difesa del comune e deciso l’annullamento del provvedimento in quanto   “Il sostanziale unilateralismo dell’atto impugnato (che considera solo le esigenze di prevenzione della ludopatia) e la mancanza completa di una qualche considerazione degli interessi contrapposti appaiono poi ancora più rilevanti, in un contesto in cui l’importanza percentuale della riduzione oraria imposta agli esercenti (in precedenza, la detta attività era, infatti, permessa senza limitazioni d’orario) e l’esiguo numero di ore rimaste a disposizione (solo 4) portano a ritenere concreto il pericolo che la disciplina limitativa possa risolversi nella pratica interdizione di un’attività che, al contrario, continua ad essere permessa dallo Stato; ed il tutto in un contesto in cui la giurisprudenza (T.A.R. Veneto, sez. III, ord. 8 settembre 2016, n. 480; sent. 7 dicembre 2016, n. 1346) ha considerato ex se lesive del principio di proporzionalità discipline limitative degli orari di apertura degli esercizi di gioco caratterizzate da limitazioni d’orario in termini percentuali minori di quelle previsti, con riferimento alle V.L.T., dall’ordinanza impugnata”.

La rilevazione dell’assenza di studi scientifici relativi all’incidenza della ludopatia sul territorio comunale e l’evidente violazione del principio di proporzionalità- conclude il Tar- giustificano l’annullamento del provvedimento impugnato; è pertanto possibile procedere all’assorbimento delle altre censure proposte da parte ricorrente”.

PressGiochi

 

 

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