Lotterie delle cartoline. Per la Cassazione tutti i prodotti illegali esposti configurano tentativo di frode “Indipendentemente dalle caratteristiche tecniche che le macchine avevano o avrebbero dovuto avere, i premi non
“Indipendentemente dalle caratteristiche tecniche che le macchine avevano o avrebbero dovuto avere, i premi non consistevano nella irrogazione di monetine o altri benefici, quali login, suonerie, consumazioni al bar, né in sconti su prodotti e servizi, né nella possibilità di accedere a giochi sulla piattaforma Internet, ma in somme di denaro che venivano gestite, nella veste intermediario, dall’imputato. E in tale quadro, come già osservato, appare del tutto irrilevante la natura dell’attività di raccolta di scommesse formalmente svolta”.
Lo afferma la Corte di Cassazione pronunciandosi su un ricorso relativo al gestore di un bar colpevole di avere nel proprio esercizio dei totem e di realizzare intermediazione della raccolta scommesse. Il caso era già stato respinto dalla Corte d’appello di Palermo.
Inoltre, spiega il giudice, “l’affermazione secondo cui l’imputato si occupava della gestione del bar mentre era il suo socio ad occuparsi della gestione degli apparecchi “totem” risulta smentita dalla semplice circostanza che i due soggetti erano entrambi legali rappresentanti della s.n.c. che gestiva il bar”.
PressGiochi
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