24 Novembre 2024 - 14:41

Cassazione: accolto ricorso agenzia scommesse su sequestro attrezzature

Avv. Sambaldi: “Sequestro penale di un CTD confermato dal Tribunale di Rimini” Ieri la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un agenzia scommesse Stanleybet di Cecina contro il

07 Giugno 2017

Avv. Sambaldi: “Sequestro penale di un CTD confermato dal Tribunale di Rimini”

Ieri la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un agenzia scommesse Stanleybet di Cecina contro il sequestro preventivo di attrezzature e beni varie relative alla raccolta di gioco.

 

Richiamando alcune parti della sentenza, il giudice è tornato sulla legittimità delle disposizioni contenute nel bando Monti in materia di cessione non onerosa dei beni legati alla concessione.

“Quanto anzitutto, al profilo inerente l’arti., comma 644 I.cit., trattato dal provvedimento impugnato, va ribadito, che la sottoposizione a tale regime non comporta a ben vedere alcun riflesso sanante quanto al reato in oggetto giacché la norma, oltre a stabilire ulteriori obblighi e divieti specificamente sanzionati in via amministrativa, ha fatto salva la norma penale nei confronti di coloro che non aderiscano al sistema di regolarizzazione del comma precedente. Infatti, al di là della impropria utilizzazione del verbo “regolarizzare” da parte dell’art. 1, comma 926 della legge di stabilità 2016, che ha infatti richiamato “le condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 dell’arti della I. n. 190 del 2014″, una procedura di vera e propria regolarizzazione è stata posta in realtà dal solo comma 643 tanto che, appunto, nel comma 644 viene espressamente fatta salva ” l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4 bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni.”

 

…“Gli artt. 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che gli stessi ostano ad una disposizione nazionale restrittiva la quale impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, spettando al giudice del rinvio “nazionale” la verifica in ordine alla effettiva eccedenza o meno di detta restrizione. si è chiarito non doversi trascurarsi di considerare che i beni oggetto della previsione di cessione non onerosa più volte menzionata sopra sono espressamente indicati dall’art. 25, comma 1 cit., come i “beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, liberi da diritti e pretese di terzi” e sono poi specificamente individuati, dal comma 2 dello stesso articolo, come quelli ricompresi nell’inventario e nei suoi successivi aggiornamenti; a sua volta il “Nomenclatore unico delle definizioni” della procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art.10, comma 9 octies del d.l. n. 16 del 2012 costituente “parte integrante, sostanziale e vincolante della convenzione di concessione nonché del bando di gara, delle regole amministrative, delle regole tecniche e dei relativi allegati”, appare definire l’inventario dei beni come “il documento riportante l’elenco dei beni costituenti la rete telematica e gli aggiornamenti risultanti dagli interventi effettuati nel corso dell’anno solare precedente” aggiungendo che “l’inventario deve essere suddiviso in due Sezioni, quella dei “beni immateriali” e quella dei “beni materiali” e specificando poi che “la sezione “beni immateriali” riguarda: – i diritti esclusivi di proprietà industriale e i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere di ingegno (incluso il software di gioco), registrati a favore di AAMS; – i contratti di fornitura; – le procedure automatizzate incluso il software di connessione e di sicurezza, i manuali, gli studi ed altro; – le banche dati. La sezione “beni materiali” riguarda: – tutti i componenti hardware relativi alla rete telematica; – i punti di vendita, ciascuno corredato da: denominazione, indirizzo (via numero civico, località, CAP, provincia, regione), titolare dell’esercizio (nome, cognome, data e luogo di nascita), telefono e indirizzo email del titolare, orario di apertura (orario di apertura settimanale, giorno di chiusura, periodo di chiusura), tipologia (bar, tabaccherie, agenzie, ….), dotazione tecnologica per l’esercizio del gioco (tipo, marca, …)”.

 

In conformità ai principi già affermati, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Livorno che procederà, nell’esercizio dei poteri riconosciutigli per legge nella fase dell’impugnazione cautelare, e dunque potendo sempre utilizzare e valutare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici sul punto già in atti, anche ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti, a nuovo esame sulla base di quanto sin qui esposto con ampia facoltà di valorizzare, oltre ai parametri sopra indicati a titolo esemplificativo, ogni altro parametro ritenuto necessario e funzionale ad esprimere una valutazione in ordine alla proporzionalità o meno della misura in oggetto al fine di farne discendere la valutazione sulla concreta natura discriminatoria nei confronti dell’operatore straniero”.

 

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