24 Novembre 2024 - 14:51

Avv. Sambaldi: “Sequestro penale di un CTD confermato dal Tribunale di Rimini, una pronuncia che fa riflettere”

Astro: “In Piemonte l’aumento della spesa per il gioco nel 2016 è stato causato per 58 milioni da lotto e 10eLotto” Il Tribunale di Rimini applica la sentenza sul caso

06 Giugno 2017

Astro: “In Piemonte l’aumento della spesa per il gioco nel 2016 è stato causato per 58 milioni da lotto e 10eLotto”

Il Tribunale di Rimini applica la sentenza sul caso Laezza della CGUE ed i principi della Corte di Cassazione, confermando il sequestro a carico di un centro collegato ad una nota società anglo-maltese coinvolta nell’ultra decennale contenzioso con lo Stato Italiano, in sede nazionale ed europea.

Nel contesto giurisprudenziale nazionale, – commenta l’avvocato Chiara Sambaldi – che vede un orientamento maggioritario e consolidato nel senso di escludere la ricorrenza del reato di raccolta abusiva di scommesse a carico dei centri collegati al noto operatore, capita di censire provvedimenti di segno contrario a ricordare, in primis, che l’interpretazione e la verifica di compatibilità della normativa nazionale con il Trattato FUE è rimessa al solo Giudice del merito, chiamato a fare rigorosa applicazione dei principi affermati dalle Corti Superiori.

Nel caso di specie, la Cassazione aveva già censurato il Tribunale del Riesame competente per non aver proceduto alla necessaria disamina della proporzionalità della misura di cui all’art. 25 dello schema di convenzione allegato al Bando cd Monti del 2012 (cd “cessione gratuita della rete”). Il Collegio di Rimini, procedendo ad una valutazione globale, sulla base dei parametri indicati dalla CGUE, nel confermare il sequestro, ha in sintesi rilevato che:

– estrapolando il dato del danno economico, così come quantificato dai consulenti della difesa, e raffrontandolo ai margini netti ipotizzati dal pubblico ministero, se ne ricava che, a fronte del danno individuato secondo le stime dei Professori Universitari (incaricati dalla difesa), spalmato sull’arco temporale di un triennio (e moltiplicato per il numero dei punti vendita), la società aveva la prospettiva di guadagnare, secondo i dati forniti dalla Pubblica Accusa, la somma di euro 140.213.963,66=;

– le metodiche di analisi impiegate dagli accademici incaricati dalla società, come correttamente osservato dal PM, hanno una prospettiva patrimoniale, e hanno omesso la valutazione del sacrificio in orizzonte reddituale, così come richiesto dalla Suprema Corte nella sentenza che ha disposto il rinvio;

– manca, nei pareri prodotti dalla difesa, il rapporto tra il sacrificio imposto dalla clausola in questione e i redditi di impresa;

– la scelta della difesa di effettuare consulenze fondate su dati relativi ad altri operatori concessionari autorizzati, evitando di rendere pubblici i propri bilanci e dati contabili, appartiene alla parte terza interessata (società anglo-maltese) che non può, dunque, lamentarsi della mancanza di precisione di tali dati;

– il grado di economicità del sacrificio imposto alla società in oggetto, seppure non modesto, è giustificato in relazione allo scopo avuto di mira dal governo italiano quando introdusse la clausola in contestazione ovvero “l’interesse a garantire la continuità dell’attività legale di raccolta di scommesse al fine di arginare lo sviluppo di un’attività illegale parallela (cfr. par. 33 sentenza Laezza);

– nel contemperamento degli interessi effettuato dal legislatore nazionale, non appare irragionevole imporre un sacrificio economico a società che introitano profitti molto elevati, in ragione della tutela dell’ordine pubblico;

– come si evince dalla sentenza della CGUE sul caso Admiral Casinos & Entertainment AG (causa C-464/15), in sede di esame della proporzionalità, spetta al giudice del rinvio effettuare le verifiche riguardo, in particolare, all’evoluzione della politica commerciale degli operatori autorizzati e alla situazione, al momento dei fatti di cui al procedimento principale, delle attività criminali e fraudolente connesse ai giochi d’azzardo;

– le circostanze successive all’adozione della normativa in questione, avuto riguardo all’evoluzione dei fenomeni criminali connessi al gioco d’azzardo, hanno evidenziato un interesse significativo e preminente delle organizzazioni criminali rispetto alla gestione dei giochi e delle scommesse, sia con riguardo al mercato legale che con riguardo a quello illegale (cfr. relazione X Comitato infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito ed illecito della Commissione Parlamentare Antimafia, approvata nella seduta del 6/07/16)

– non risulta, peraltro, che l’Amministrazione concedente abbia mai attivato la clausola in oggetto;

– in conclusione, il raffronto tra i dati numerici offerti da entrambe le parti consente di ritenere che la previsione dell’art. 25 schema convenzione non contrasti con il requisito della proporzionalità della misura rispetto all’interesse a partecipare alla gara, avendo riguardo ad interessi pubblici preminenti quali la prevenzione della degenerazione criminale e la tutela delle fasce più deboli della popolazione, obiettivi perseguiti dalla disposizione in esame;

– infine, occorre rilevare che, alla luce del contratto stipulato dall’indagata con la società anglo-maltese, era la prima a dover acquisire la disponibilità dei locali e delle attrezzature materiali da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di raccolta scommesse, con la conseguenza che l’eventuale ed asserito danno economico, derivante dall’applicazione della clausola, sarebbe stato patito, con riferimento a quei beni, dall’indagata (gestore del centro) e non dalla società stessa.

“Insomma- conclude Sambaldi- il Tribunale di Rimini, seppur nei limiti della fase cautelare, ha offerto un’interpretazione della normativa nazionale ed una valutazione delle circostanze concrete che va nella direzione di confermare la configurabilità del reato di raccolta abusiva di scommesse in capo al gestore di un centro trasmissione/elaborazione dati collegato a società estera non concessionaria.

 

Certo una pronuncia è un po’ come rondine, non fa certamente primavera, ma fa riflettere.

Il Governo dovrebbe elevare la propria consapevolezza sugli effetti di questo estenuante contenzioso, sicuramente non destinati ad attenuarsi in mancanza del nuovo Bando previsto per Legge e ancora “latitante”, ovvero di una autentica apertura del mercato regolamentata con solide basi giuridiche”.

PressGiochi

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