27 Dicembre 2024 - 21:15

Manovrina, il Governo incassa la fiducia e invia al Senato gli interventi sui giochi modificati dalla Commissione Bilancio

Nella seduta di oggi la Camera, dopo aver esaminato gli ordini del giorno, ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante

01 Giugno 2017

Nella seduta di oggi la Camera, dopo aver esaminato gli ordini del giorno, ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Il provvedimento passa all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Vari gli interventi al settore giochi pubblici, apparecchi in primis, introdotti durante il passaggio della Commissione Bilancio, sui quali difficilmente si avrà il tempo di tornare a modificare in Senato.

 

Di seguito il testo come approvato e modificato dalla Bilancio:

 

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di giochi).

1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 19 per cento dell’ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, è fissata nel 6 per cento dell’ammontare delle somme giocate.

2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata all’otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017.

 

3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

 

4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 6 del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

4-bis. All’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».

 

 

Il comma 4-bis, proposta dall’on. del Pd Di Maio, modifica una delle condizioni per i concessionari del Bingo per partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, stabilita dalla legge di stabilità per il 2014 (come modificata dalla legge di stabilità per il 2016), la quale prevede che i concessionari in scadenza possono partecipare alla gara versando una somma per ogni mese di proroga della concessione scaduta, a condizione che non trasferiscano i locali per tutto il periodo della proroga. La norma in esame prevede che il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga può essere disatteso da parte dei concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

 

Articolo 6-bis.

(Riduzione degli apparecchi da divertimento).

  1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:
  2. a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;
  3. b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.
  4. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.
  5. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d’ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione dell’obbligo previsto dal periodo precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio.

 

 

L’articolo 6-bis,proposto dal Governo, dispone la scansione temporale entro la quale dovrà essere attuata la riduzione del 30 per cento del numero dei nulla osta di esercizio degli apparecchi new slot (AWP), prevista dalla legge di stabilità 2016. Si prevede che entro il 31 dicembre 2017 i nulla osta non potranno essere superiori a 345 mila; entro il 30 aprile 2018; non potranno essere superiori a 265 mila. Si prevede un decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 luglio 2017, per individuare le modalità attuative (comma 1).

Si ricorda che l’art. 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015 prevede la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. La relazione allegata all’emendamento governativo afferma che il numero di nulla osta dei predetti apparecchi alla data del 31 luglio 2015 era pari a 378.109, mentre attualmente – secondo il Governo – gli apparecchi sul mercato sono circa 400.000. La riduzione a 265 mila realizzerebbe sostanzialmente l’obiettivo del 30 per cento prescritto dalla norma citata.

Il comma 2 prevede che i concessionari provvedano a ridurre, in un primo momento entro il 31 dicembre 2017 di almeno il 15% del numero dei nulla osta attivi al 31 dicembre 2016 (non 31 luglio 2015, come indicato dalla norma della stabilità 2016); la riduzione a 265 mila entro il 30 aprile 2018 sarà raggiunta in proporzione al numero dei nulla osta riferibili a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2016.

Il comma 3 dispone che nel caso in cui alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta risulti superiore a quello stabilito dal comma 1, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d’ufficio alla eliminazione dei nulla osta eccedenti, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti.

L’ultimo periodo del comma 3, inserito dal subemendamento 0.6.06.6 a firma Mantero (M5S), dispone che i concessionari devono procedere al blocco degli apparecchi corrispondenti ai nulla osta eliminati entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia, avviando le procedure di dismissione degli stessi apparecchi. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun apparecchio.

 

 

Inserito in sede referente anche l’art. 5-bis che dispone che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli proceda all’inibizione dei siti web recanti pubblicità di giochi, scommesse e concorsi operanti in difetto di concessioni o autorizzazione. Questo articolo, come proposto dall’on. Sanga del Pd, prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli proceda alla inibizione dei siti web contenenti, tra le altre cose, pubblicità di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall’Amministrazione.

 

 

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