Oggi pomeriggio in Aula il voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del
Oggi pomeriggio in Aula il voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo nel testo della Commissione.
Il Comitato per la legislazione, che ha esaminato il testo del provvedimento lo ha giudicato estremamente ampio e complesso; le disposizioni contenute nel decreto incidono infatti su numerosi ed eterogenei ambiti normativi con misure finalisticamente orientate ad affrontare in modo coordinato ed in termini complessivi i diversi settori della competitività e dello sviluppo economico e sociale, nonché della stabilizzazione finanziaria dal lato delle entrate e dei risparmi di spesa.
Il testo, spiega il Comitato “modifica profondamente il quadro normativo vigente … come nel caso degli interventi sulla disciplina del prelievo fiscale in materia di giochi”.
Ecco il testo dell’art. 6 su cui verrà votata la fiducia:
Articolo 6.
(Disposizioni in materia di giochi).
4-bis. All’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».
Articolo 6-bis.
(Riduzione degli apparecchi da divertimento).
Inserito in sede referente anche l’art. 5-bis che dispone che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli proceda all’inibizione dei siti web recanti pubblicità di giochi, scommesse e concorsi operanti in difetto di concessioni o autorizzazione.
Ricordiamo che anche la Commissione Finanze che aveva valutato il provvedimento in sede consultiva, esprimendo parere favorevole aveva chiesto con riferimento all’articolo 6, che incrementa per un ammontare di 500 milioni annui la misura della tassazione (in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta sulle vincite) su alcune tipologie di giochi, alla V Commissione di merito di valutare l’opportunità di ripartire tale incremento, oltre che sui giochi fisici, anche sui giochi on line, al fine di assicurare una più equilibrata distribuzione di tale aggravio di prelievo su tutti soggetti del comparto dei giochi pubblici, nonché evitando sperequazioni del carico fiscale tra sale giochi, gioco on-line regolare e service e provider esteri che forniscono piattaforme di gioco con base all’estero. In tale contesto chiedeva di valutare in particolare l’opportunità di prevedere, con riferimento ai cosiddetti casinò on-line, i quali non posseggono una licenza né dispongono di un dominio internet italiano, che gli intermediari finanziari operino una ritenuta sui flussi dei conti di gioco delle piattaforme di gioco on-line, tassando direttamente alla fonte le vincite realizzate su tali piattaforme.
PressGiochi
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