25 Novembre 2024 - 00:32

Manovrina: la Camera vota la fiducia

Oggi pomeriggio in Aula il voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del

31 Maggio 2017

Oggi pomeriggio in Aula il voto sulla questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo nel testo della Commissione.

 

Il Comitato per la legislazione, che ha esaminato il testo del provvedimento lo ha giudicato estremamente ampio e complesso; le disposizioni contenute nel decreto incidono infatti su numerosi ed eterogenei ambiti normativi con misure finalisticamente orientate ad affrontare in modo coordinato ed in termini complessivi i diversi settori della competitività e dello sviluppo economico e sociale, nonché della stabilizzazione finanziaria dal lato delle entrate e dei risparmi di spesa.

Il testo, spiega il Comitato “modifica profondamente il quadro normativo vigente … come nel caso degli interventi sulla disciplina del prelievo fiscale in materia di giochi”.

 

Ecco il testo dell’art. 6 su cui verrà votata la fiducia:

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di giochi).

  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 19 per cento dell’ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, è fissata nel 6 per cento dell’ammontare delle somme giocate.
  2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata all’otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017.

 

  1. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

 

  1. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 6 del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.

4-bis. All’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».

Articolo 6-bis.

(Riduzione degli apparecchi da divertimento).

  1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:
  2. a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;
  3. b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.
  4. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.
  5. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d’ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione dell’obbligo previsto dal periodo precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio.

 

Inserito in sede referente anche l’art. 5-bis che dispone che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli proceda all’inibizione dei siti web recanti pubblicità di giochi, scommesse e concorsi operanti in difetto di concessioni o autorizzazione.

 

Ricordiamo che anche la Commissione Finanze che aveva valutato il provvedimento in sede consultiva, esprimendo parere favorevole aveva chiesto con riferimento all’articolo 6, che incrementa per un ammontare di 500 milioni annui la misura della tassazione (in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta sulle vincite) su alcune tipologie di giochi, alla V Commissione di merito di valutare l’opportunità di ripartire tale incremento, oltre che sui giochi fisici, anche sui giochi on line, al fine di assicurare una più equilibrata distribuzione di tale aggravio di prelievo su tutti soggetti del comparto dei giochi pubblici, nonché evitando sperequazioni del carico fiscale tra sale giochi, gioco on-line regolare e service e provider esteri che forniscono piattaforme di gioco con base all’estero. In tale contesto chiedeva di valutare in particolare l’opportunità di prevedere, con riferimento ai cosiddetti casinò on-line, i quali non posseggono una licenza né dispongono di un dominio internet italiano, che gli intermediari finanziari operino una ritenuta sui flussi dei conti di gioco delle piattaforme di gioco on-line, tassando direttamente alla fonte le vincite realizzate su tali piattaforme.

 

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