Dal 26 maggio all’8 settembre, ritorno in grande per la Lotteria “Premio Louis Braille 2017” A Bolzano il nono incontro del ciclo “GAP: dalla neurobiologia sperimentale alla clinica” L’avvocato Stefano
L’avvocato Stefano Sbordoni, esperto di gioco pubblico, analizza le questioni legali relative al poker live.
“Si dovrebbe tornare a parlare dell’intesa tra Governo ed enti locali sulle caratteristiche dei punti di raccolta del gioco, prevista dalla Stabilità 2016, in Conferenza Unificata, nella seduta convocata per giovedì 25 maggio alle ore 14.30- commenta- L’accordo come predisposto da fonte governativa potrebbe in futuro dare vita a problemi di interpretazione. Si spera che, anche alla luce delle recenti pronunce del Tar Toscana, qualcosa si possa correggere, a tutela dell’industria sana del gioco pubblico. Dell’accordo sembrerebbero essere protagonisti soprattutto gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, anche se poi vengono coinvolte tutte le sale da gioco. Tra le quali è lecito chiedersi se debbano essere comprese quelle dei circoli per il poker live. Sin dal 2009, quindi quasi otto anni fa, con la legge n. 88/09 il Legislatore, che all’epoca era sicuramente più attento nei confronti dell’industria dei giochi, aveva previsto un regolamento per il poker live, che ADM avrebbe dovuto emanare. Il 6 luglio 2011 con il decreto Tremonti, viene emanata la norma – in virtu della quale entro il 1° gennaio 2013 si sarebbero dovute assegnare concessioni novennali per l’esercizio del gioco del poker sportivo, in numero non superiore a 1.000. Anche qui nulla di fatto, sebbene la norma in questione non sembrerebbe ancora essere stata abrogata. La gara non venne mai indetta perché priva, almeno da quanto dichiarato ufficialmente, di copertura economica”.
“Nel corso degli anni- prosegue l’avvocato- come sempre più spesso accade nel nostro Paese, in assenza di normative ci hanno pensato i Tribunali ed i Giudici a colmare un vuoto. Il TAR della Lombardia, con una pronuncia di novembre 2013 riguardo il poker live, non mancava di osservare che: “Quando la regolamentazione dei giochi leciti sarà definita in dettaglio, e implementata, si porrà il problema della sua compatibilità con i principi comunitari (in particolare per quanto riguarda la proporzionalità dei requisiti di partecipazione all’asta).
Nella fase interinale, tenuto conto delle indicazioni della giurisprudenza comunitaria circa i ristretti limiti di ammissibilità di un monopolio statale sui giochi leciti (v. C.Giust. Sez. IV 15 settembre 2011 C-347/09, Dickinger, punti 63-69), si ritiene legittima l’organizzazione di tornei di poker sportivo da parte di circoli associativi, come nel caso in esame, purché vengano osservate le condizioni indicate dalla giurisprudenza penale sopra richiamata e sia garantito il rispetto delle disposizioni tributarie (per un caso analogo v. TAR Lecce Sez. I 25 maggio 2011 n. 968)”.
“Oggi- conclude Sbordoni- senza regolamento e senza bando, le regole per l’operatività dei circoli sportivi del poker, attivi su tutto il territorio nazionale, arrivano dalla Corte di Cassazione, sez. penale; i poker club – in questo momento – operano grazie alle sentenze della Corte di Cassazione, che hanno interpretato il codice penale, imponendo dei limiti e “consigliando” delle condotte chiare ai circoli: per esempio è un reato penale organizzare tornei con la possibilità di più re-entry. In questi ultimi giorni si vocifera che nella minimanovra, chissà che grazie ad un emendamento si torni a parlare del poker live. La modifica proposta riguarda l’abrogazione della legge comunitaria del 2008, nella parte in cui legittima i tornei di poker in presenza di una concessione rilasciata all’uopo da parte di ADM. L’assenza però della concessione (prevista dalle Legge n. 88/09 c.d. Legge Comunitaria per il 2008) implica dei potenziali problemi per i circoli, di natura amministrativa (ambito da non confondere con quello penale)”.
PressGiochi
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