19 Novembre 2024 - 00:31

Manovrina. Tutti gli emendamenti sui giochi in Commissione Bilancio

La manovrina all’esame in sede referente della Commissione Bilancio del Senato vede oggi la presentazione degli emendamenti. Molti quelli in materia di giochi elencati di seguito: ART. 6.   Sostituirlo con

15 Maggio 2017

La manovrina all’esame in sede referente della Commissione Bilancio del Senato vede oggi la presentazione degli emendamenti. Molti quelli in materia di giochi elencati di seguito:

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Disposizioni in materia di giochi).

  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 19 per cento dell’ammontare delle somme giocate e la percentuale minima di restituito in vincite dagli apparecchi è diminuita dal 70 per cento al 68 per cento delle somme giocate.
2. La ritenuta sulle vincite del Lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è fissata all’otto per cento a decorrere dal 1o ottobre 2017. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del direttore generale dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1o ottobre 2017. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 6 del decreto del direttore generale dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1o ottobre 2017.
3. In relazione ai giochi «a slot/a rulli comunemente usati nel gioco d’azzardo tradizionale/fisico e offerti al pubblico tramite gli apparecchi ex articolo 110 comma b) del TULPS» di cui al decreto direttoriale del 10 gennaio 2011 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, recante la «disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza», la tassazione è fissata, a decorrere dal 1o luglio 2017, nella misura del 40 per cento dell’importo netto, costituito dalle giocate meno le vincite.
4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) ciascun concessionario acquisisce i nulla osta, di durata pari a quella residua della concessione, per gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, in numero massimo pari a quello, per ciascuno determinato secondo il punto b) che segue, versando euro 700,00 per ciascun nulla osta in tre rate annuali di pari importo, entro il 31 dicembre 2017, il 31 dicembre del 2018 ed il 31 dicembre del 2019;
   b) la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevista dall’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata secondo le seguenti modalità:
i) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio di tali apparecchi non può essere superiore a 345.000;
ii) alla data del 30 giugno 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000;
iii) i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata al precedente punto i) alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili, alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui al precedente punto ii) entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta ad essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016. La riduzione è effettuata da ciascun concessionario in modo tale che il numero di apparecchi collegati alla propria rete telematica al 30 giugno 2018 sia di almeno il 35 per cento inferiore rispetto al numero di apparecchi da ciascuno detenuti al 31 dicembre 2016. Inoltre, a decorrere dal 1o gennaio 2018, gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono essere installati in punti vendita, diversi da bar e rivendite di generi di monopolio la cui attività principale sia diversa da quella del gioco;
iv) qualora alle date di cui ai precedenti punti i) e ii) il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato ovvero il concessionario non abbia effettuato la riduzione secondo le modalità indicate al precedente punto iii), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato avvia il processo di decadenza dalla concessione entro 30 giorni.

5. Per il recupero delle residue somme di cui all’articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato dall’articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancora dovute dai soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i concessionari della rete telematica si avvalgono del testo unico delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il concessionario, dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva l’ingiunzione di cui all’articolo 2, primo comma, del citato testo unico n. 639 del 1910, può procedere all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, in alternativa alla procedura esecutiva di cui allo stesso testo unico. A partire dal 1o gennaio 2018 è precluso il rilascio, a qualunque titolo, di nulla osta di esercizio relativo ai predetti apparecchi da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai soggetti segnalati in base alle disposizioni della lettera a) dello stesso comma.
6. 24. Parrini.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: otto per cento con le seguenti: dodici per cento;
   al comma 3, sostituire le parole: 1o ottobre 2017 con le seguenti: 1o luglio 2017;
   al comma 4, sostituire le parole: 1o ottobre 2017 con le seguenti: 1o luglio 2017.
6. 12. Tancredi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 13 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell’ammontare delle somme giocate. Per i giochi di sorte a quota fissa e per i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, l’aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 59,2 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 39,3 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 43,3 per cento, se la raccolta avviene a distanza.
*6. 9. Palese.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 13 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell’ammontare delle somme giocate. Per i giochi di sorte a quota fissa e per i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, l’aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 59,2 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 39,3 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 43,3 per cento, se la raccolta avviene a distanza.
*6. 21. Laffranco.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell’ammontare delle somme giocate.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge:
   a) l’aggio per i raccoglitori del gioco del lotto e dei giochi accessori, il compenso al ricevitore dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e l’aggio per il venditore al dettaglio delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è fissato nella misura del 6,5 per cento della raccolta di gioco e le entrate erariali dei suddetti giochi aumentano dell’1,5 per cento della raccolta;
   b) per tutte le concessioni di gioco in essere, anche in regime di proroga, è applicato un canone di concessione commisurato allo 0,35 per cento della raccolta di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di calcolo dei suddetti canoni di concessione apportando le modifiche necessarie alle convenzioni di concessione vigenti.
**6. 10. Palese.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell’ammontare delle somme giocate.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge:
   a) l’aggio per i raccoglitori del gioco del lotto e dei giochi accessori, il compenso al ricevitore dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e l’aggio per il venditore al dettaglio delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è fissato nella misura del 6,5 per cento della raccolta di gioco e le entrate erariali dei suddetti giochi aumentano dell’1,5 per cento della raccolta;
   b) per tutte le concessioni di gioco in essere, anche in regime di proroga, è applicato un canone di concessione commisurato allo 0,35 per cento della raccolta di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di calcolo dei suddetti canoni di concessione apportando le modifiche necessarie alle convenzioni di concessione vigenti.
**6. 22. Laffranco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 27 per cento.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 10 per cento.
6. 13. Guidesi, Saltamartini, Busin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 25 per cento.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 9 per cento.
6. 15. Guidesi, Saltamartini, Busin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 23 per cento.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 8 per cento.
6. 14. Guidesi, Saltamartini, Busin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 17,8 per cento.

Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,9 per cento;
   dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 130 milioni di euro per l’anno 2017 e non inferiori a 180 milioni di euro per gli anni successivi, relativamente a tutta l’offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, e ad esclusione di quanto già disposto al comma 1, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
*6. 8. Palese.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 17,8 per cento.

Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,9 per cento;
   dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 130 milioni di euro per l’anno 2017 e non inferiori a 180 milioni di euro per gli anni successivi, relativamente a tutta l’offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, e ad esclusione di quanto già disposto al comma 1, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
*6. 20. Laffranco.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 17,8 per cento.

Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,9 per cento;
   dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 130 milioni di euro per l’anno 2017 e non inferiori a 180 milioni di euro per gli anni successivi, relativamente a tutta l’offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, e ad esclusione di quanto già disposto al comma 1, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
*6. 30. Pelillo, Bernardo, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Pinna, Ribaudo, Sanga.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 18,3 per cento. A decorrere dalla stessa data la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento.

Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,8 per cento;
   al comma 2, sostituire le parole: otto per cento con le seguenti: dieci per cento;
   al comma 3, sostituire le parole: 1o ottobre 2017 con le seguenti: 1o luglio 2017;
   al comma 4, sostituire le parole: 1o ottobre 2017 con le seguenti: 1o luglio 2017.
6. 11. Tancredi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 19 per cento.
*6. 1. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D’Incà, Caso, Brugnerotto.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 19 per cento.
*6. 18. Rizzetto, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Nastri, Taglialatela, Totaro.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 12 per cento.

Conseguentemente, all’articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l’anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018 con le seguenti: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l’anno 2017, in attesa dell’applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio;
   sopprimere il comma 2.
6. 33. Pastorino, Marcon, Costantino, Airaudo, Placido, Civati.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari all’8 per cento.

Conseguentemente, all’articolo 20:
   al comma 1 sostituire le parole: 110 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro e sostituire le parole: 80 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro;
   al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: All’onere di cui al comma 1 pari a complessivi 150 milioni di euro per l’anno 2017 e 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede quanto a 150 milioni per l’anno 2017 e 150 milioni a decorrere dall’anno 2018 mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, secondo periodo.
6. 32. Pellegrino, Gregori, Marcon, Pastorino, Paglia.

Al comma 1, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 8 per cento.

 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento.

Conseguentemente, all’articolo 20, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Al maggior onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l’anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, secondo periodo.
6. 37. Marcon, Pastorino, Costantino, Airaudo, Placido, Civati.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 10 per cento.
6. 2. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D’Incà, Caso, Brugnerotto.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.
4-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all’attuazione del comma 5, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 5.
6. 3. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D’Incà, Caso, Brugnerotto.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. L’esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all’autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4-ter. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri storici.
4-quater. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, misurati ai sensi del precedente comma 2. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 2, con riguardo all’impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
4-quinquies. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico.
4-sexies. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco d’azzardo lecito.
4-septies. L’orario in cui è consentito il gioco d’azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.
4-opties. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4-bis, 4-ter e 4-quater comporta la revoca dell’autorizzazione comunale e l’inabilitazione all’esercizio delle attività di gioco d’azzardo per un periodo da uno a cinque anni. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies determina la sospensione dell’autorizzazione da sette a trenta giorni e, in caso di successiva violazione, la sospensione dell’autorizzazione da quattordici a sessanta giorni. In caso di ulteriore violazione l’autorizzazione è revocata.
6. 27. Marcon, Paglia, Pastorino, Brignone, Costantino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 922, le parole: «è precluso il rilascio di nulla osta per» sono sostituite dalle seguenti: «è prevista la riduzione degli»;
   b) al comma 923, primo periodo, le parole: «20 mila» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila» e al secondo periodo le parole: «euro 50 mila ad euro 100 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 mila ad euro 200 mila e con l’interdizione all’esercizio di attività d’impresa.»;
   c) i commi 938 e 939 sono sostituiti dal seguente: «938. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line.»; conseguentemente al comma 940 le parole: «di cui ai commi 938 e 939» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 940»;
   d) al comma 939, primo periodo, la parola: «generaliste» è soppressa; la parola: «22.00» è sostituita dalla seguente: «24.00» e l’ultimo periodo è soppresso;
   e) al comma 942, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «stipula convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata ad attivare rapporti di lavoro»;
   f) al comma 943, primo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2018» e dopo il terzo periodo, in fondo, aggiungere il seguente: «Al fine di impedire l’accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di sottoporsi al divieto di accesso allo stesso, gli apparecchi di cui al presente comma dovranno essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria.».
6. 28. Paglia, Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Brignone, Pastorino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il prelievo erariale unico sui giochi di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementato di cinque punti percentuali.
6. 29. Paglia, Marcon, Pastorino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dal 30 settembre 2017, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l’identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con il decreto di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l’attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.
6. 4. Mantero, Baroni, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D’Incà, Caso, Brugnerotto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l’importo inserito e scommesso, l’importo della vincita e l’importo restituito. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché l’adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno efficacia a decorrere dal 1o luglio 2017.
6. 5. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D’Incà, Caso, Brugnerotto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale minima di restituzione in vincite (pay out) della raccolta derivante da giochi è trasformata in percentuale massima della raccolta derivante dai giochi ed è fissata nella misura del 68 per cento. Una quota pari a 200 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente comma è destinato ad incrementare il Fondo per la prevenzione e cura del gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. 6. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D’Incà, Caso, Brugnerotto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è vietata l’introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d’azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d’azzardo per un periodo di almeno cinque anni.
6. 7. Mantero, Baroni, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D’Incà, Caso, Brugnerotto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 27 dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è abrogato.
6. 16. Abrignani, Galati, Zanetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 500 milioni di euro annui, relativamente a tutta l’offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
6. 17. Rampelli, Rizzetto, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Nastri, Taglialatela, Totaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 1, comma 838, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte, infine, le seguenti: «ad eccezion fatta per quei concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».
+6. 23. Marco Di Maio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015 n. 208:
   a) ciascun concessionario acquisisce i nulla osta, di durata pari a quella residua della concessione, per gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, in numero massimo pari al 65 per cento di quelli detenuti al 31 dicembre 2016 versando euro 700,00 per ciascun nulla osta in tre rate annuali di pari importo, entro il 31 dicembre 2017, il 31 dicembre del 2018 ed il 31 dicembre del 2019;
   b) la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevista dall’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata da ciascun concessionario riducendo il numero di apparecchi, rispetto a quelli detenuti al 31 dicembre 2016, del 15 per cento entro il 31 dicembre 2017 e del 35 per cento entro il 30 giugno 2018.

A decorrere dal 1o gennaio 2018, gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono essere installati in punti vendita diversi da bar e rivendite di generi di monopolio la cui attività principale sia diversa da quella dei gioco.
Qualora il concessionario non effettui la riduzione nei tempi e secondo le modalità indicate, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato avvia il processo di decadenza dalla concessione entro 30 giorni.
6. 25. Boccadutri.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili).

  1. L’accesso agli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 11 giugno 1931, n. 773, è autorizzato esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria.
2. I dati anagrafici dei giocatori sono registrati attraverso il sistema della tessera sanitaria, il quale mette a disposizione funzioni per escludere i minori dai giochi di cui al comma 1 e sistemi per rilevare comportamenti di gioco compulsivo ed eventualmente porre in essere misure preventive. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità tecniche per l’attuazione del comma 1 e del presente comma in coerenza con le misure minime di sicurezza previste dall’allegato B annesso al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal relativo disciplinare tecnico.
3. I dati registrati dai giochi di cui al comma 1, a opera dei sistemi disciplinati dal decreto di cui al comma 2 sono trasmessi alla Società generale d’informatica (SOGEI) Spa, che ha l’obbligo di segnalarli alle autorità e ai Ministeri competenti per lo svolgimento di opportuni accertamenti ai fini della tutela della salute dai danni derivanti dalle ludopatie e della prevenzione di infiltrazioni criminali e del riciclaggio di denaro.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. In caso di recidiva si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell’apparecchio o del videoterminale di gioco.
6. 01. Barbanti, Boccadutri.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. A partire dal 1o settembre 2017, gli istituti di credito effettuano, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta alla fonte pari al 20 per cento su tutte le somme accreditate sui conti-gioco intestati ai loro clienti derivanti da vincite realizzate su piattaforme, provider o casinò on line che non posseggono licenza italiana.
2. Dal 1o settembre 2017, le vincite realizzate dal giocatore titolare di conto corrente o postale in Italia su piattaforme, provider o casinò online che non posseggono licenza italiana, non dovranno essere indicati in dichiarazione.
6. 02. Bernardo.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di Ecobonus).

  1. All’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« c) per l’acquisto e la posa in opera di unità di micro-cogenerazione sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro. Le unità di micro-cogenerazione sono definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e disciplinate dal comma 20 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 03. Marchi.

 

In materia pubblicitaria….

19. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 20 per cento ed all’8 per cento dell’ammontare delle somme giocate. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l’allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.

52. 07. Airaudo, Placido, Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino, Fassina

 

Conseguentemente, all’articolo 66, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, relativamente a tutta l’offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
46. 22. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

 

Conseguentemente, all’articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate non inferiori a 40 milioni di euro annui, relativamente a tutta l’offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, anche attraverso variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
1. 29. Rizzetto, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Nastri, Taglialatela, Totaro.

 

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