Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha accolto il ricorso di alcuni gestori di sale giochi contro il comune di Campobasso per l’annullamento “l’ordinanza n. 6 a
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha accolto il ricorso di alcuni gestori di sale giochi contro il comune di Campobasso per l’annullamento “l’ordinanza n. 6 a firma del Sindaco del Comune di Campobasso del 12 gennaio 2017, recante “Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex art. 86 e 88 del Testo Unico delle leggi di P.S. e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”.
Secondo il Tar infatti, le motivazioni date dal comune non sono sufficienti per adottare “un provvedimento di tale impatto”.
Scrive il tribunale: “le limitazioni di orario all’attività degli esercizi commerciali troverebbero giustificazione, anche alla luce del dettato costituzionale e della normativa comunitaria sulla libertà dell’iniziativa economica, in esigenze concrete – da dimostrare volta per volta – di prevenire, almeno per un periodo di tempo limitato (stante la natura provvisoria e contingente di tali misure) il fenomeno della ludopatia tra le fasce più deboli della popolazione, ad esempio, gli adolescenti, ovvero di contenere il fenomeno dell’evasione scolastica durante l’anno scolastico, ovvero ancora di regolare i problemi di traffico e viabilità dovuti all’afflusso notevole di utenza in prossimità dei locali di gioco-scommesse, e via dicendo. Tutto questo non può essere semplicemente affermato in via apodittica ma deve trovare riscontro nei dati che l’Amministrazione comunale può e deve acquisire, in via istruttoria, in sede procedimentale, prima di adottare un provvedimento di tal genere e di tale impatto. Pertanto, è insufficiente e, comunque, tardiva la giustificazione postuma fornita dalla difesa della resistente, versando in atti l’allegazione di dati parziali del S.e.r.t.-A.S.Re.M., sulla diffusione territoriale della ludopatia”.
Pertanto, conclude il Tar, “accertato il difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento impugnato deve essere annullato, ferma restando la possibilità di una riedizione del potere, al compimento di un’adeguata istruttoria che valuti congruamente in via analitica le criticità di contesto del territorio comunale. Il ricorso deve essere accolto”.
PressGiochi
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