25 Novembre 2024 - 01:35

Tar Campania rigetta ricorso CTD Stanleybet su rilascio ex art. 88

La quinta sezione del Tar Campania ha rigettato quest’oggi il ricorso di un centro trasmissione dati di Napoli contro il diniego del Questore al rilascio della licenza di pubblica sicurezza

12 Marzo 2015

La quinta sezione del Tar Campania ha rigettato quest’oggi il ricorso di un centro trasmissione dati di Napoli contro il diniego del Questore al rilascio della licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio della attività di intermediazione telematica. Il CTD operava per conto della Stanleybet.

“E’ pacifico – si legge nella sentenza – che , “per lo svolgimento dei sistemi di gioco (VLT) è necessario il concorso sia della licenza di pubblica sicurezza, rilasciata dalla competente autorità ai sensi dell’art. 88 t.u.l.p.s., che, in forza dell’art. 2, commi 2 ter e 2 quater d.l. n. 40 del 2010 conv. con l. n. 73 del 2010, della concessione per l’esercizio e la raccolta di giochi rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze. Sul piano del procedimento prima, e del perfezionamento della fattispecie poi che legittima l’attività, la concessione ministeriale rispetto alla licenza di P.S. si pone come condizione d’efficacia: è “condicio iuris” sicché la licenza acquista efficacia quando sia stata rilasciata l’autorizzazione (o concessione) all’installazione degli apparecchi nelle sale giochi”.

Richiamando i principi generali di diritto europeo in materia di libertà di stabilimento, i giudici hanno ricordato che “gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio (la Corte si è così pronunciata nella controversia promossa da alcuni gestori italiani di centri di trasmissione dati, per conto di un bookmaker austriaco operante in tutto il mondo, che avevano adito il Tar Toscana contro il Ministero dell’Interno ed alcune questure contestando i limiti imposti alla loro attività (così Corte giustizia UE sez. III Data:12/09/2013 Numero:660), e che “Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione (la Corte si è così pronunciata nella controversia promossa da alcuni gestori italiani di centri di trasmissione dati, per conto di un bookmaker austriaco operante in tutto il mondo, che avevano adito il Tar Toscana contro il Ministero dell’Interno ed alcune questure contestando i limiti imposti alla loro attività).

PressGiochi

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