Il Tar Puglia ha confermato il provvedimento notificato dal Comune di Cutrofiano con il quale l’amministrazione ha vietato ad una sala scommesse l’attività di raccolta in applicazione della legge regionale
Il Tar Puglia ha confermato il provvedimento notificato dal Comune di Cutrofiano con il quale l’amministrazione ha vietato ad una sala scommesse l’attività di raccolta in applicazione della legge regionale pugliese.
La legge n. 43 del 2013 prevede infatti che “l’autorizzazione per l’esercizio delle sale da gioco e per l’installazione di apparecchi da gioco ex art. 110 co. 6 TULPS non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”.
“Ad una sommaria delibazione – ha chiarito il Tar – , il ricorso appare infondato, in quanto non risulta convincentemente dimostrata, allo stato, l’allegata impossibilità di gestione di un punto di raccolta di scommesse nell’intero territorio comunale di Cutrofiano, nel rispetto della distanza di cinquecento metri dai luoghi sensibili fissata direttamente dall’art. 7, comma 2 della Legge Regionale Pugliese 13/12/2013 n° 43, in ordine alla cui legittimità costituzionale questa Sezione si è già pronunciata con l’ordinanza n° 206 del 20/4/2016.
PressGiochi
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