Tar Puglia: niente giochi e scommesse entro un raggio di 500 mt dai luoghi sensibili Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha respinto il ricorso
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha respinto il ricorso di una sala giochi che in applicazione della legge regionale si è visto ritirare la licenza ad operare per aver sostituito gli apparecchi da gioco installati nel proprio locale dopo aver contratto un nuovo rapporto con altro concessionario di rete, successivamente all’entrata in vigore delle modifiche alla legge regionale.
Infatti, come ricorda il giudice, “l’art. 5 della L.R. 8/2013 e s.m., così recita; 1-bis. Ai fini della presente legge per nuova installazione s’intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 1 alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 relativa alla determinazione della distanza da luoghi sensibili.
1-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:
“A riprova della circostanza per cui le nuove apparecchiature sono state messe in funzione solo dopo l’entrata in vigore della norma limitativa,- spiega il giudice – gli unici nulla osta alla messa in esercizio dei nuovi apparecchi prodotti in giudizio sono quelli datati 18 agosto 2015. Dunque, alla data di entrata in vigore delle modifiche normative le apparecchiature vetuste non erano ancora state sostituite con quelle nuove che, invece, sono state installate e poste in funzione solo dopo la stipulazione di un nuovo contratto con differente concessionario”.
Per il Tar, “non appare rilevante nemmeno la, pur indimostrata, condizione di impossibilità di collocare un’attività come quella esercitata dall’odierna ricorrente su tutto il territorio comunale, attesa la prevalenza dell’interesse alla tutela della salute della popolazione”.
PressGiochi
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