24 Novembre 2024 - 14:40

Tar Lazio: “Il rilascio delle concessioni per le scommesse non implica l’esclusività dell’attività”

Massa. L’Ass. Carioli: “Modificato il regolamento sui giochi, il sindaco con un’ordinanza sindacale può fissare gli orari”   Un operatore di scommesse con agenzie attive nei Comuni di Grottaglie e

29 Marzo 2017

Massa. L’Ass. Carioli: “Modificato il regolamento sui giochi, il sindaco con un’ordinanza sindacale può fissare gli orari”

 

Un operatore di scommesse con agenzie attive nei Comuni di Grottaglie e Pulsano ha portato in causa l’Amministrazione dei Monopoli di Stato chiedendo il risarcimento per 900mila euro per aver lasciato diffondere la rete di raccolta scommesse parallela rappresentata dai centri trasmissione dati e quindi non tutelato il sistema concessorio.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendo che fosse giudice ordinario legittimato a giudicare la causa.

La società aveva chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro 993.312,00, pari al minor ricavo derivante dall’attività di raccolta delle scommesse all’interno dei punti e negozi attivi nei Comuni di Grottaglie e Pulsano, a partire dall’anno 2009 sino al 2014, ovvero in quella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.

Per il ricorrente, il cattivo operato dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nel fare applicazione dei vincolanti principi di diritto dell’Unione Europea, ha, di fatto, consentito ai CTD di espandersi ed operare indisturbati all’interno del mercato italiano delle scommesse, potendo beneficiare della disapplicazione della norma penale di cui all’art. 4, comma 4 bis, l. n. 401 del 1989, sanzionante la raccolta abusiva di scommesse, in ragione del fatto di operare in collegamento e per conto di operatori esteri illegittimamente esclusi o discriminati dalla normativa di cui ai bandi di gara.

 

Per il giudice che si è espresso sul caso, tuttavia, “nell’ambito della convenzione accessiva alla convenzione (concessione, ndr) non si rinviene una clausola specifica che garantisca al concessionario l’esclusività dello svolgimento dell’attività in una determinata zona geografica, mentre la richiesta risarcitoria attiene sostanzialmente al mutamento di fatto che, successivamente al provvedimento concessorio ed alla stipula della relativa convenzione, avrebbe leso l’aspettativa della ricorrente ad operare in un mercato chiuso, limitato soltanto ai vincitori del bando di assegnazione delle concessioni, cagionandole un pregiudizio economico”.

PressGiochi

 

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