“L’amministrazione dei Monopoli ha del tutto trascurato il potere ad essa attribuito dall’art. 15 della convenzione stipulata con SNAI secondo cui gli accordi tra concessionari e gestori dei negozi possono
“L’amministrazione dei Monopoli ha del tutto trascurato il potere ad essa attribuito dall’art. 15 della convenzione stipulata con SNAI secondo cui gli accordi tra concessionari e gestori dei negozi possono essere stipulati anche in base a contratti – tipo predisposti dal concessionario e “preventivamente approvati da ADM”.
Lo ricorda una sentenza emessa oggi dal Tribunale amministrativo del Lazio nella quale il giudice ha accolto il ricorso dell’associazione Agisco che aveva chiesto ad ADM di esercitare il proprio potere/dovere di controllo sul rispetto da parte della Snai delle prescrizione contenute nell’art. 15 della convenzione c.d. “Monti” nell’esecuzione del contratto di gestione sottoscritto con i propri gestori.
I gestori associati in AGISCO, anche per via della difficile situazione economica, hanno stipulato il nuovo contratto di gestione predisposto da Snai, malgrado questo contenesse clausole sulla durata e sulle modalità di esercizio del diritto di recesso non conformi a quanto in proposito disposto dall’art. 15 della convenzione di concessione tra SNAI e l’ADM.
L’art. 15 dello schema di convenzione relativa al rapporto di concessione per l’esercizio dei giochi pubblici tra ADM e concessionari indica che gli accordi tra i concessionari ed i gestori dei negozi, stipulati anche in base a contratti-tipo predisposti dal concessionario e preventivamente approvati da ADM, hanno determinati contenuti minimi, tra cui l’indicazione dell’efficacia del contratto, comunque non superiore alla durata della concessione e del periodo di gestione obbligatoria di cui all’art. 25, comma 9 (lett. b) e la disciplina delle cause e modalità del recesso delle parti del contratto con un preavviso di almeno tre mesi (lett. c).
“Ora,- commenta il giudice – non vi è dubbio che il “bene della vita” finale cui aspira Agisco sia quello di ottenere una modifica dei contratti stipulati con Snai dai gestori iscritti all’Associazione in relazione alle clausole che assume essere peggiorative rispetto a quanto stabilito nella convenzione ADM/SNAI, ma, con l’azione di annullamento proposta con i motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto unicamente l’illegittimità di tale atto, laddove l’amministrazione ha sostenuto di potere solo sollecitare le parti ad addivenire ad una soluzione bonaria del contenzioso, senza esercitare il potere di vigilanza e controllo ad essa attribuito dall’art. 15 della richiamata convenzione.
Ne consegue che Agisco ha chiesto in giudizio la tutela di una posizione di interesse legittimo pretensivo ad ottenere l’esercizio da parte di ADM del potere di vigilanza e controllo sugli schemi tipo di convenzione nei rapporti tra concessionari e gestori e, su tale questione, sussiste evidentemente la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, mentre, ove in esito all’esercizio del potere amministrativo in questione, dovessero sorgere controversie afferenti alla liceità dei contratti stipulati tra concessionari e gestori sussisterebbe sulle stesse la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di posizioni di diritto soggettivo.
L’Agenzia, pertanto, ove i contratti gestori/concessionari siano stipulati per adesione sulla base di contratti – tipo stipulati da quest’ultimo ha il potere, ed il correlativo obbligo, di approvazione preventiva degli stessi, il che, nel caso di specie, non risulta essere avvenuto o, quanto meno, non risulta essere stato comunicato al destinatario dell’atto che, proprio a tale scopo, aveva inviato plurime richieste all’amministrazione”.
Il Tar ha quindi disposto che l’ADM renda noto all’Associazione ricorrente se e con quali modalità ha esercitato il preventivo controllo con esibizione dei relativi atti ovvero, ove tale controllo non sia mai stato esercitato, dovrà esercitare lo stesso ora per allora notiziando Agisco dei risultati dell’esercizio del potere.
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