25 Novembre 2024 - 09:46

Lotterie. Avv. Asteriti: “L’anomalia delle vincite ai gratta e vinci”

Nelle lotterie nazionali a estrazione istantanee, giochi d’azzardo in cui l’importo della vincita viene predeterminato dal gestore e collegato a determinate combinazioni o risultati di gioco, sono presenti da sempre

23 Marzo 2017

Nelle lotterie nazionali a estrazione istantanee, giochi d’azzardo in cui l’importo della vincita viene predeterminato dal gestore e collegato a determinate combinazioni o risultati di gioco, sono presenti da sempre premi di importo pari alla giocata, che hanno raggiunto oggi in media il 60% dell’intero montepremi.

Questa tipologia di premio – afferma l’avvocato Osvaldo Asteriti –  è stata introdotta anche in giochi d’azzardo che mal si conciliano con essa, cioè con un premio di importo predeterminato. È avvenuto, ad esempio, nel Win for l,ife, e nel superenalotto, giochi numerici a totalizzatore nazionale, in cui l’entità del premio dovrebbe risultare dalla divisione del montepremi di categoria per il numero dei vincitori, senza quindi che il suo ammontare possa essere determinato a priori.

 

Questa “meccanismo”, oltre agli effetti che può avere sulla stessa causa del contratto stipulato dal giocatore, pone l’interrogativo se un premio di valore pari alla giocata possa essere considerato un vero premio, nell’ambito dei giochi d’azzardo che, ai sensi dell’articolo 721 del codice penale, sono caratterizzati proprio dal fine di lucro.

L’articolo 721 del codice penale sancisce che nei giochi d’azzardo si gioca per vincere dei soldi o altre utilità economiche, accettando il rischio di perdere i soldi giocati, senza prevedere il “pareggio”, un premio che consista nella restituzione della somma giocata.

 

Un premio, una volta conseguito dovrebbe necessariamente comportare un qualche effetto positivo sul patrimonio del giocatore che se lo aggiudichi, incrementandolo, anche di poco, ma comunque accrescendolo.

Ritengo che non sia possibile, invece, riconoscere al premio, come suo elemento caratterizzante, una semplice valenza reintegratoria del patrimonio del giocatore, impoverito dalla giocata, costruendo così la vicenda del gioco d’azzardo, che si consuma “uno actu”, come una fattispecie a formazione progressiva.

 

Secondo questa teoria, il patrimonio del giocatore, inciso dalla giocata, verrebbe reintegrato dal premio, di importo pari alla stessa, lasciando così l’entità del patrimonio immutata rispetto a prima della giocata.

La valutazione del patrimonio del giocatore non dovrebbe essere compiuta con un giudizio “ex post” (effettuato dopo la giocata) ma andrebbe compiuta correttamente con un  giudizio “ex ante”, valutando cioè la sua consistenza prima della giocata stessa e non successivamente ad essa.

 

Dall’analisi compiuta con questo sistema,- spiega Asteriti –  che sembra rispondere anche a premesse di puro buon senso, risulterebbe immediatamente l’inanità di un premio che non accresce in alcun modo il patrimonio del giocatore che lo consegua, lasciandolo immutato nella sua consistenza e si constaterebbe che il giocatore non avrebbe “vinto” alcunché.

Non mancano, peraltro, elementi di diritto positivo che suffragano la conclusione da noi proposta. Nel decreto che contiene la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi simulati, secondo gli stessi monopoli la “quota”, cioè “il numero intero che moltiplicato per la posta di gioco, determina l’importo da restituire allo scommettitore in caso di vincita” “non può essere inferiore o uguale all’unità.” Insomma, nelle scommesse, al giocatore che giochi un euro e vinca, non può essere restituito a titolo di premio il suo euro o addirittura una somma minore.

 

L’apparente “pareggio” che questo meccanismo determina, in realtà, riguarda solo il giocatore, per il quale la transazione di gioco è a “saldo zero”, pur avendo vinto un premio, atteso che i monopoli, sulla vendita di tutti i biglietti, sia quelli che contengono premi pari alla giocata, sia tutti gli altri venduti, incassano comunque la percentuale prevista nel decreto di indizione della lotteria, assicurandosi così il proprio margine.

 

Anzi, – conclude l’avvocato – il premio di importo pari alla giocata è un meccanismo a cui i monopoli non intendono rinunciare, perché, rappresentando uno stimolo formidabile a giocare nuovamente, assicura la crescita della raccolta e aumenta, quindi, la percentuale trattenuta dai monopoli sulla vendita, nonostante le possibili conseguenze pregiudizievoli sulla salute che può comportare, favorendo l’insorgenza di modalità di gioco compulsive, fino alla dipendenza vera e propria.

 

 

PressGiochi

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