12 Gennaio 2025 - 16:08

Prato: approvate modifiche al regolamento sul gioco che vieta nuove aperture nel centro storico

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 9.03.2017 il nuovo “Regolamento per l’esercizio del gioco lecito” che entra in vigore dal 2 aprile 2017 e abroga il vecchio

23 Marzo 2017

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 9.03.2017 il nuovo “Regolamento per l’esercizio del gioco lecito” che entra in vigore dal 2 aprile 2017 e abroga il vecchio “Regolamento comunale sugli apparecchi di intrattenimento e svago e sulle sale gioco”.

Le distanze passano da 200 a 500 metri. Il nuovo regolamento,, infatti vieta l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

Inoltre, nel centro storico non è consentito l’insediamento di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro e di nuovi centri di scommesse.

Per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca facile incentivo al gioco, è vietata:

– l’installazione di sportelli bancari, postali e bancomat all’interno dei locali di esercizio del gioco, siano essi centri di scommesse o spazi per il gioco con vincita in denaro;

– l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 500 metri da sportelli bancari, postali e bancomat, agenzie di prestiti e di pegno, attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

 

Al fine di contenere l’offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, l’amministrazione pratese ha vietato l’installazione di apparecchi per il gioco anche nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate e negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i dehor seppur debitamente autorizzati.

 

 

Il presente regolamento – fanno sapere dal Comune di Prato – disciplina nel territorio comunale l’esercizio del gioco lecito e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) prevenzione del gioco “problematico”, definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come “disturbo da gioco d’azzardo lieve” – comportamento che, con l’aumento sia del tempo trascorso giocando sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell’individuo – il quale può avere un’evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco “patologico” (GAP), inquadrato dal DSM-5 come “disturbo da gioco d’azzardo da moderato a grave” e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti;
  2. b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;
  3. c) salvaguardia del centro storico cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell’inquinamento acustico, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute delle popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;
  4. d) contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell’Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;
  5. e) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

PressGiochi