25 Novembre 2024 - 01:27

Lottomatica. Su rendicontazioni, la Corte dei Conti rinvia la pronuncia nel merito alla Sezione Lazio

“Elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (art. 74

10 Marzo 2015

“Elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (art. 74 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 ed artt. 178 e 610 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827), sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante, oltre che l’eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa, il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte” Così la Corte dei Conti- I sezione giurisdizionale centrale d’appello, accertata la qualificazione di agente contabile di Lottomatica Videolot Ret S.p.a., si è espressa in questi giorni accogliendo solo in parte l’appello proposto dalla concessionaria contro la sentenza della Sezione giurisdizionale Lazio.

La vicenda trae origine dalla relazione del 16 luglio 2012 con la quale il magistrato relatore sui conti giudiziali erariali presso la Sezione giurisdizionale Lazio aveva chiesto l’adozione di una pronuncia collegiale in merito ad alcune anomalie che erano state riscontrate nella rendicontazione prodotta dalla Società

La Corte ha ricordato inoltre che “in tema di contabilità pubblica, la regola dell´obbligo di resa del conto e del suo controllo giurisdizionale da parte della Corte dei conti, contenuta nella legge sulla contabilità dello Stato e nel testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, ha diretto fondamento sia nell´art. 103 della Costituzione che in un´indefettibile funzione di garanzia della regolare gestione contabile e patrimoniale, la quale rende necessario l´esercizio della giurisdizione di conto in relazione a tutte le componenti patrimoniali e finanziarie.

In ordine alla situazione dei conti consuntivi della Società Lottomatica S.p.a. la relazione conclusiva del Magistrato istruttore del 16 luglio 2012 evidenzia che permangono molte e consistenti irregolarità e la carenza o incompletezza di dati ed elementi necessari perché la Sezione possa rendere il suo giudizio definitivo ma non afferma che i conti si siano chiusi con un debito del concessionario.

Nella situazione ora descritta, il Collegio esprime il convincimento che non può procedersi, allo stato, a nessuna conclusiva pronuncia in ordine ai conti consuntivi in questione (tanto meno di condanna) nei confronti dei soggetti interessati.

Ritiene, pertanto, il Collegio di dover rinviare gli atti al primo giudice perché questi, ad integrazione della pronuncia già emessa, disponga (mediante il magistrato relatore ed, eventualmente, o con l’ausilio degli organi di cui riterrà di dover disporre) per la ricostruzione e definizione dei medesimi e proceda, quindi alla finale evidenziazione di un risultato contabile con eventuale quantificazione delle somme non ammesse a discarico e con conseguente loro addebito al tesoriere, ai sensi del menzionato art. 48”. A tal fine la Corte ordina alla Società concessionaria la trasmissione dei conti restituiti dalla Sezione giurisdizionale Lazio alla medesima perché si pronunci sul merito contabile dei medesimi.

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