24 Novembre 2024 - 15:22

Avv. Sambaldi (As.Tro): “Il Tar Toscana ha rilevato l’illegittimità del provvedimento del Comune di Firenze sulle slot”

As.Tro: “Salone dell’Automobile a Torino, 3 aprile 2017: un evento fondamentale per il settore” Jesolo (VE). Il sindaco Zoggia: “Interverremo contro le ludopatie”   L’avvocato Chiara Sambaldi – (Centro Studi

21 Marzo 2017

As.Tro: “Salone dell’Automobile a Torino, 3 aprile 2017: un evento fondamentale per il settore”

Jesolo (VE). Il sindaco Zoggia: “Interverremo contro le ludopatie”

 

L’avvocato Chiara Sambaldi – (Centro Studi AS.TRO) commenta l’annullamento della discussa ordinanza sugli orari di gioco del  sindaco di Firenze Dario Nardella.

“La recentissima sentenza di merito del TAR TOSCANA (che ha dichiarato l’illegittimità dell’ordinanza comunale di Firenze, restrittiva degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco), ha suscitato scalpore negli ambienti politici, ma non negli ambienti dei cultori della materia amministrativa.

Da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico, infatti, i principi

– della proporzionalità,

– della necessità di istruttoria completa e approfondita,

– della corrispondenza tra le evidenze/risultanze istruttorie e il provvedimento amministrativo emanato,

sono noti, e per certi versi consolidati (nella dottrina e in pronunce giurisprudenziali).

Il TAR evidenzia, in più passaggi della sentenza, la contraddittorietà dell’ordinanza sindacale, rispetto al contributo istruttorio del Direttore Sanitario dell’Azienda USL Toscana Centro prodotto in giudizio.

In particolare:

– appare irrilevante il riferimento agli studi americani in materia di dipendenza da gioco i quali si riferiscono ad altro contesto rispetto al territorio del comune di Firenze;

– la evidenziata rilevazione di aumento di giocatori patologici, trattati dai servizi dipartimentali, appare insufficiente ad evidenziare una situazione di sostanziale allarme o di abnorme incidenza del fenomeno sul territorio comunale;

– il giudizio di sostanziale problematicità della situazione presente nel quartiere “Le Piagge”, appare basato solo sui dati relativi al numero di VLT e non sui dati relativi all’incidenza, nella detta area, del fenomeno del gioco patologico;

– sono generiche, indimostrate e non supportate da riferimenti a studi scientifici o dati statistici idonei a giustificare la conclusione di maggior pericolosità, le considerazioni relative alla particolare dannosità delle “slot e videolottery”;

– l’ordinanza annullata evidenzia la tutela prioritaria dei minori, a fronte di dati citati nel contributo istruttorio in senso contrario, che evidenziano la prevalente incidenza del gioco patologico nella fascia 45-49 e un’incidenza praticamente nulla nella fascia minorile;

–  viene stigmatizzata la illogicità derivante dall’aver accumunato nella stessa disciplina restrittiva le autorizzazioni ex artt. 86 e 88 del Tulps, caratterizzate proprio da evidenti differenziazioni sotto il profilo di accessibilità ai minori;

– infine, ed anche questo aspetto è meritevole di particolare evidenza, l’ordinanza comunale appare caratterizzata dalla completa assenza di una qualche considerazione degli interessi dei gestori alla luce del principio di proporzionalità.

Rileva, testualmente, il TAR che il “sostanziale unilateralismo dell’atto impugnato (che considera solo le esigenze di prevenzione della ludopatia) e la mancanza completa di una qualche considerazione degli interessi contrapposti, appaiono ancor più rilevanti in un contesto in cui l’importanza percentuale della riduzione oraria imposta agli esercenti (due terzi) e l’esiguo numero di ore rimaste a disposizione (solo 4), portano a ritenere concreto il pericolo che la disciplina limitativa possa risolversi nella pratica interdizione di un’attività che, al contrario, continua ad essere permessa dallo Stato”.

Ciò che dovrebbe suscitare scalpore, ad avviso di chi scrive, è l’”en plein” di vizi di illegittimità (formale e sostanziale) che il provvedimento annullato è riuscito ad accumulare, concentrando su di se ogni possibile ordine di censura giudiziale che ordinanze di questa tipologia possono annoverare.

Il profilo che ancora non è stato approfondito, infatti, attiene alle conseguenze che una siffatta censura di legittimità può generare, laddove un provvedimento restrittivo di attività economiche lecitamente insediate e autorizzate si riveli affetto – non già – da qualche sanabile vizio di forma – bensì da un consapevole esercizio abnorme dell’azione amministrativa.

In ogni Stato di Diritto è il principio di responsabilità che “aiuta” a sbagliare di meno, e il fronte delle istanze risarcitorie conseguenti ad una scelta amministrativa così marcatamente illegittima dovrà – prima o poi – essere sdoganato ed approfondito”.

 

Firenze. Il sindaco Nardella: “Nessun ricorso al Cds, formuleremo un regolamento migliore della precedente ordinanza”

 

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PressGiochi

 

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