Tar Veneto. Sospesa la “diffida ad esercitare” del comune di Venezia ad una sala giochi Il Consiglio di Stato (sezione quinta) ha respinto il ricorso di una società di
Il Consiglio di Stato (sezione quinta) ha respinto il ricorso di una società di scommesse per “la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE III n. 01635/2016, resa tra le parti, concernente il regolamento sale da gioco e giochi leciti”.
Secondo il Consiglio: “Ritenuto che, come già considerato dalla Sezione con ordinanza cautelare n. 4458-2016, nel bilanciamento fra i diversi interessi pubblici e privati, nel caso in esame vengono evidentemente in rilievo profili attinenti alla tutela dei diritti inviolabili quale quello alla salute, con la conseguenza che è preferibile l’opzione che consente di pervenire alla decisione di merito in primo grado re adhuc integra, senza che vengano ulteriormente modificati, allo stato, gli orari fissati dal Comune di Napoli”.
Pertanto il CdS “respinge l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Napoli, spese che liquida in euro 2000,00, oltre accessori di legge”.
Napoli. “Al via” i nuovi orari del gioco
PressGiochi
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