Il Tar Lombardia ha accolto con sentenza depositata oggi il ricorso della Federazione Italiana Tabaccai contro il regolamento del sindaco Giorgio Gori del comune di Bergamo relativamente all’orario di esercizio
Il Tar Lombardia ha accolto con sentenza depositata oggi il ricorso della Federazione Italiana Tabaccai contro il regolamento del sindaco Giorgio Gori del comune di Bergamo relativamente all’orario di esercizio di giochi, leciti, gestiti in forza di una concessione ministeriale, in regime di monopolio, quali il “10eLotto” e i c.d. “Gratta &vinci”.
“Rispetto alla raccolta di giocate, con riferimento a tali giochi, – spiega il Tar – il regime applicabile sarebbe, dunque, quello proprio del Lotto e, quindi, indirettamente, della vendita di tabacchi: tutte attività esercite da soggetti individuati come titolari dei requisiti per essere concessionari delle attività suddette, esercitate in regime di Monopolio da parte dello Stato.
A tale proposito appare opportuno ricordare che il Consiglio di Stato, nella sentenza n.5231/15, ha chiarito che: le rivendite di tabacchi non possono qualificarsi imprese equiparabili a tutti gli effetti alle altre attività economiche [ …] . D’altra parte esse originano da un servizio in regime di monopolio pubblico, costituendo punti vendita assoggettati ad un regime amministrativo, il quale evidenzia che trattasi di attività originariamente in mano pubblica e trasferita, in virtù di atto abilitativo (affidate ai privati in appalto), al soggetto privato.
In tale pronuncia, dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi, si afferma, dunque, che “Già queste considerazioni consentono di escludere l’operatività per il settore delle rivendite dei tabacchi della previsione liberalizzatrice di cui all’articolo 34 del d.l. n. 201/2011, riferito in termini generici alle “attività economiche”, tra le quali non possono rientrare, per le ragioni sopra dette, le rivendite di tabacchi”. Data la natura “accessoria” del Lotto, del “10eLotto” e del “Gratta e vinci”, la ricordata esclusione non può che estendersi anche all’attività propria delle “ricevitorie”. Rispetto ad esse non può, quindi, trovare spazio e riconoscimento la potestà regolamentare comunale, che non può estendersi agli ambiti alla stessa specificamente sottratti in forza della disposizione ora richiamata.
Peraltro, i due giochi in questione (10eLotto e Gratta&Vinci) non sarebbero accumunabili agli altri descritti nei provvedimenti censurati, per le stesse ragioni evidenziate dal TAR Veneto, nella sentenza n. 1016/16, in cui ben si chiarisce che Slotmachine e Videolottery appaiono più insidiosi, ad esempio delle scommesse ippiche e sportive, perché “implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo patologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica”.
In effetti, 10eLotto e Gratta&Vinci non presentano tale caratteristica, comune, invece, agli altri tipi di gioco d’azzardo elencati nel Regolamento comunale prima e nell’ordinanza comunale poi, così come ben diverse sono le condizioni ambientali che caratterizzano sale giochi e tabaccherie/ricevitorie (frequentate da utenza differenziata e presidiate dal controllo funzionale dell’esercente).
Ne discende, dunque, la disomogeneità di tali giochi rispetto a quelli che il Comune ha dichiaratamente inteso limitare, con la conseguenza che deve ravvisarsi, per questo profilo, una carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati.
Il ricorso appare altresì meritevole di positivo apprezzamento nella parte in cui tende ad evidenziare come i provvedimenti impugnati non possano trovare la loro ragion d’essere negli artt. 31 e 34 del d. l. 201/2011, in quanto tra le attività economiche dagli stessi disciplinati non possono rientrare le rivendite di tabacchi e, così, anche le ricevitorie. Non può essere condivisa, dunque, la difesa del Comune, nella parte in cui sostiene che l’applicabilità della restrizione oraria non potrebbe soffrire un diverso regime in ragione del soggetto autorizzante e del tipo di rapporto sottostante l’esercizio dell’attività di gioco (concessione/contratto).
L’autorizzazione conseguente alla concessione, da parte di AMD, dell’esercizio delle attività in regime di monopolio non appare, dunque, suscettibile di limitazioni da parte del Sindaco, in quanto il suo potere regolatorio incontra specificamente il limite dell’esclusione di tali attività da esso.
La illegittimità dell’ordinanza censurata e delle prescrizioni del Regolamento sotteso per le ragioni suddette, consente di prescindere dall’entrare nel merito della legittimità della previsione di sanzioni derivanti dalla violazione degli orari con essi fissati, che debbono ritenersi tamquam non esset, così come diviene del tutto superfluo indagare se il dato letterale delle disposizioni consenta di dedurre l’improbabile limitazione della loro applicazione ai soli siti collocati entro la fascia di 500 metri da siti sensibili”.
PressGiochi
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