Il Tar del Lazio ha accolto in questi giorni la richiesta di un esercente di annullare il provvedimento ministeriale con il quale i Monopoli di stato lo avevano cancellato dall’elenco
Il Tar del Lazio ha accolto in questi giorni la richiesta di un esercente di annullare il provvedimento ministeriale con il quale i Monopoli di stato lo avevano cancellato dall’elenco degli operatori di apparecchi da gioco.
Nella causa in oggetto, “l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha disposto la cancellazione della ricorrente dall’elenco dei titolari di esercizi presso i quali sono installati apparecchi e video-terminali da gioco, perché la mancata indicazione, nella domanda presentata telematicamente, dell’avvenuta emissione di un decreto penale di condanna in danno del ricorrente, per il reato di cui all’art. 718 c.p., configurerebbe una dichiarazione mendace che farebbe venir meno il requisito per l’iscrizione previsto dall’art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto n. 2011/31857/Giochi/Adi, reso dal Direttore Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Tale norma prevede che: “In aggiunta ai requisiti richiesti per l’iscrizione al suddetto elenco, di cui all’art. 4 del presente decreto, è altresì necessaria l’insussistenza negli ultimi cinque anni: a) di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p. per: Reati collegati ad attività di stampo mafioso; Delitti contro la fede pubblica; Delitti contro il patrimonio; Reali di natura finanziaria o tributaria; Reati riconducibili ad attività di gioco non lecito”.
Tuttavia, per il giudice amministrativo, “l’intervenuta adozione di un decreto penale di condanna a carico dell’interessato non costituisce elemento idoneo a determinare l’assenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione come previsti dalla disciplina di riferimento, posto che il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisce che, ai fini dell’iscrizione in detto elenco, è necessaria l’insussistenza, negli ultimi 5 anni, di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato o applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 o per reati collegati ad attività di stampo mafioso, per delitti contro la fede pubblica, per delitti contro il patrimonio, per reali di natura finanziaria o tributaria, per reati riconducibili ad attività dì gioco non lecito”.
PressGiochi
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