Consiglio di Stato: respinto ricorso di un punto scommesse che non rispettava le ‘distanze’
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del titolare di un punto scommesse di Gallipoli contro la sentenza del Tar regionale che aveva confermato la cessazione dell’attività per il mancato
03 Febbraio 2017
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Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del titolare di un punto scommesse di Gallipoli contro la sentenza del Tar regionale che aveva confermato la cessazione dell’attività per il mancato rispetto dell’esercizio dalle distanze dai luoghi sensibili adottati dal comune per far fronte al problema della patologia del gioco.
Per Palazzo Spada: “nella presente fase cautelare debba essere apprezzata l’incontestata violazione delle distanze del centro di raccolta delle scommesse gestito dall’appellante da luoghi sensibili, come rappresentato nel provvedimento impugnato e nel presupposto accertamento della polizia locale; va evidenziato inoltre che il pericolo di pregiudizio allegato – danno non patrimoniale da perdita di reputazione, secondo la prospettazione fatta nel presente appello – si presta ad essere ristorato per equivalente e deve ritenersi subvalente rispetto alle esigenze di ordine generale di contrasto alla ludopatia poste a fondamento dell’ordine di cessazione”.