La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei titolari di un centro trasmissione dati privo di regolare autorizzazione e già condannati dalla Corte di Appello di Lecce per
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei titolari di un centro trasmissione dati privo di regolare autorizzazione e già condannati dalla Corte di Appello di Lecce per raccolta abusiva di scommesse per via telematica su eventi sportivi nazionali ed esteri.
Come ha ricordato la Corte, “Il reato di cui all’art.4, comma 4 bis, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (svolgimento di attività rganizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza dì concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 R. D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, nulla rilevando l’esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso.
La norma considera illecita, se non autorizzata, “qualsiasi” attività organizzata che “comunque favorisca” sia le attività di accettazione sia quelle di raccolta dì scommesse, non vi è dubbio che coloro che sul territorio gestiscono i punti di commercializzazione debbono dotarsi di autorizzazione di pubblica sicurezza; e ciò sia che operino all’interno dell’impresa concessionaria sia che operino collaborando con essa sulla base di un accordo contrattuale.
Sicché ogni ulteriore questione che agita la pretesa violazione dei diritti di prestazione di servizi e di libertà di stabilimento di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE priva persino delle sue basi fattuali, non essendo emerso che l’Autorità di PS abbia negato l’autorizzazione sul rilievo che il gestore di scommesse –la «Scommetendo.it» -non sia titolare di concessione. Dì contro, le sentenze di merito danno atto di una diversa circostanza fattuale e, cioè’, dell’esistenza della concessione da parte della Scommetendo.it, della quale hanno correttamente valutato l’irrilevanza ai fini della sussistenza del reato contestato, integrato dall’accertata assenza in capo ai ricorrenti della necessaria autorizzazione di legge”.
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