24 Novembre 2024 - 16:28

Cassazione: “Non tutti i Ctd possono rifarsi alle conclusione del caso Laezza”

Asteriti: “I dati dimostrano il successo la politica ‘negazionista’ dei Monopoli” La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso di un gestore di Pompei per i reati di cui

18 Gennaio 2017

Asteriti: “I dati dimostrano il successo la politica ‘negazionista’ dei Monopoli”

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso di un gestore di Pompei per i reati di cui all’art. 4, commi 4 bis e 4 ter, I. n. 401 del 1989, 718 e 719 cod. pen. e 110 e 17 T.u.l.p.s. in relazione alla mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, all’esercizio abusivo dell’organizzazione di scommesse e concorsi e alla raccolta di scommesse in collegamento telematico in mancanza di autorizzazione ed agevolando il gioco d’azzardo.

 

Per la Cassazione una eventuale equiparazione di questo caso, in relazione al “caso Laezza” è stata ritenuta “irrelevante” in quanto secondo la Corte “solo con il ricorso per Cassazione è stata lamentata la discriminazione in capo alla Goldbet (evidentemente equiparata alla Stanley per il solo fatto di essere operatore estero, senza altri significativi elementi indicati) per effetto della previsione contenuta nell’art. 25 dello schema di convenzione che, in applicazione dell’arti, comma 78, lett. b) punto 26, della legge di stabilità 2011 (oggi peraltro ormai abrogata per effetto dell’art. 1, comma 948, della legge n. 208 del 2015), impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività anche solo per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, e che è stata ritenuta, dalla Corte di Giustizia del 28/01/2016 Laezza, costituire una restrizione delle libertà garantite dagli artt. 49 e 56 citt.; ma tale discriminazione, anche a voler prescindere dalla inammissibilità di una doglianza, rappresentata solo oggi per la prima volta avanti a questa Corte, appare nella specie irrilevante atteso che la clausola in oggetto attiene, come già detto, ai ‘bandi di gara’ indetti a seguito del d.l. n. 16 del 2012 essendo invece la condotta contestata stata realizzata nell’anno 2011”.

PressGiochi

 

×