Lo scorso 30 dicembre la Polonia ha provveduto ha presentare alla Commissione Europea tre progetti di legge concernenti le condizioni di prova, registrazione e utilizzo dei generatori di numeri casuali, dei
Lo scorso 30 dicembre la Polonia ha provveduto ha presentare alla Commissione Europea tre progetti di legge concernenti le condizioni di prova, registrazione e utilizzo dei generatori di numeri casuali, dei dispositivi e delle macchine da gioco, le modalità di archiviazione e il campo di applicazione dei dati relativi all’esercizio del gioco d’azzardo online e infine le condizioni particolari per la gestione e l’esercizio di un sistema di informazione e comunicazione che registra i dati relativi al corretto funzionamento delle macchine da gioco installate nelle sale da gioco. Il periodo di stand still delle tre proposte di legge terminerà il prossimo 31 marzo 2017.
Nello specifico il primo progetto di legge sostituisce il regolamento del 9 marzo 2012 del ministro delle Finanze concernente le condizioni particolari per la registrazione e il funzionamento delle macchine e dei dispositivi da gioco (notifica n. 2011/496/PL). Il regolamento è emesso a seguito della modifica delle disposizioni relative al mercato dei giochi d’azzardo attuate ai sensi della legge del 15 dicembre 2016 recante modifica della legge sulle attività di azzardo e di alcune altre leggi (notifica n. 2016/398/PL), che modifica la legge sulle attività di azzardo del 19 novembre 2009. La suddetta legge introduce il concetto di generatore di numeri casuali. Pertanto, in relazione al campo di applicazione iniziale del regolamento, questo si applica, oltre che ai dispositivi e alle macchine da gioco, anche ai generatori di numeri casuali. Inoltre, il nuovo regolamento modifica l’elenco delle condizioni generali per la registrazione dei dispositivi o delle macchine. La portata delle informazioni obbligatorie che devono essere incluse nella domanda di registrazione è stata ampliata ed è stata modificata la gamma delle ispezioni che devono essere effettuate obbligatoriamente in sede di controllo tecnico delle macchine da gioco, prima di emettere un parere.
Il secondo regolamento definisce le modalità di archiviazione e il campo di applicazione dei dati relativi all’esercizio del gioco d’azzardo online.
Conformemente al progetto, il sistema di registrazione dovrà consentire l’archiviazione dei dati relativi all’esercizio del gioco d’azzardo online:
1) concernenti lo svolgimento e i risultati dei giochi;
2) concernenti l’esecuzione di transazioni connesse ai giochi;
3) concernenti i flussi finanziari derivanti dalla partecipazione ai giochi attribuiti ai relativi partecipanti;
4) necessari all’identificazione dei partecipanti ai giochi;
5) concernenti il funzionamento dei dispositivi di archiviazione.
Il progetto di regolamento specifica che il sistema di archiviazione dovrà consentire l’accesso ai dati al pertinente organo di controllo. Sarà possibile accedere a tali dati per almeno 5 anni dalla fine dell’anno in cui sono stati raccolti. Sarà garantita la ricerca, la classificazione, il filtraggio, la visione e la stampa dei dati nonché la copia e l’accesso da remoto dalla sede dell’autorità. Sarà possibile inoltre raccogliere i dati in modo strutturato, così da consentirne l’analisi in un secondo momento.
Infine il terzo regolamento definisce le condizioni particolari per la gestione e l’esercizio di un sistema di informazione e comunicazione che registra i dati relativi al corretto funzionamento delle macchine da gioco installate nelle sale da gioco da parte di un ente della tesoreria di Stato che opera come monopolio di Stato in tale settore. Il sistema deve essere gestito in modo tale da consentire la sicura registrazione dei dati, garantendone l’integrità, la completezza, la riservatezza, l’attendibilità e la riproducibilità. Sono stati inoltre definiti gli obblighi informativi relativi alla registrazione degli eventi.
PressGiochi