23 Dicembre 2024 - 03:37

Imprenditori Ippici Italiani. Barlocco: “Nuovo Regime di Cassa a partire dal 1 gennaio 2017”

Binetti (Ap): “Nulla di fatto sui giochi e il taglio alle slot rischia di rimaner fuori dal Milleproroghe” Il Dott. Carlo Barlocco fa un’analisi tecnica per gli Imprenditori Ippici Italiani

29 Dicembre 2016

Binetti (Ap): “Nulla di fatto sui giochi e il taglio alle slot rischia di rimaner fuori dal Milleproroghe”

Il Dott. Carlo Barlocco fa un’analisi tecnica per gli Imprenditori Ippici Italiani sul nuovo Regime di Cassa a partire dal 1 gennaio 2017.

“La legge di Bilancio 2017- commenta- ha introdotto, apportando modifiche all’art.66 del Tuir, il regime di cassa ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori. Con riferimento al comparto ippico risultano coinvolte in questa rilevante modifica le Scuderie (ditte individuali e società di persone) nonché gli allenatori imprenditori e le società di allenamento che operano in regime di contabilità semplificata (probabilmente la maggioranza). Salvo eventuali modifiche apportabili con il Decreto di fine anno, tale nuovo regime sarà l’unico in vigore a partire dal 2017 non essendo alternativo a quello attualmente applicato che risulta ancorato al criterio di competenza da sempre utilizzato per quantificare il reddito d’impresa”.

“Per poter continuare ad utilizzare quest’ultimo criterio l’unica via attualmente praticabile resta il passaggio al regime di contabilità ordinaria (che in questo caso risulterà vincolante per un solo anno)-continua Barlocco- Ma vediamo cosa cambia per gli operatori ippici e quali saranno gli effetti pratici di questa novità fiscale: L’impatto più evidente è che i premi al traguardo e all’allenatore verranno tassati nell’anno dell’effettivo incasso e non più nell’anno della maturazione come accaduto fino ad oggi. Sotto questo profilo, peraltro, considerato il cronico ritardo con cui il Mipaaf procede ai pagamenti, ci sarebbe un aspetto positivo perché si andrebbe a tassare un utile effettivamente realizzato. Inoltre si semplificherebbe anche il problema dello scomputo delle ritenute del 4%. Lo stesso discorso varrà naturalmente per le spese con riferimento, a titolo esemplificativo, alle pensioni, ai costi di farmacia e di veterinaria e alle spese delle società di corse che potranno essere dedotte solo se effettivamente pagate”.

“Naturalmente per le annualità 2016 e 2017 occorrerà porre attenzione per evitare salti e/o duplicazioni d’imposta-continua- Così, sempre con riferimento ai premi, tutti quelli vinti nel 2016 dovranno continuare a concorrere al reddito 2016 e saranno esclusi dal reddito 2017 ancorché incassati in tale anno. Continueranno invece ad essere dedotti normalmente gli ammortamenti e, ad esempio, l’accantonamento Tfr. Qualche riflessione merita l’acquisto dei cavalli da corsa: Per chi, fino ad oggi, ha seguito la strada (più corretta, ndr) dell’ammortamento secondo il concetto fiscale indicato dall’Amministrazione Finanziaria che individua nel bene cavallo un costo ad utilizzazione poliennale, nulla cambia. Chi invece ha trattato i cavalli quali Rimanenze d’esercizio non dovrà più attribuire rilevanza alle stesse nella determinazione del reddito. In questo caso ci sarà un effetto straordinario sul reddito 2017 che subirà una evidente decurtazione. E’ infatti previsto dalle nuove norme che il reddito del primo esercizio per cassa dovrà essere diminuito dell’importo delle Rimanenze Finali che hanno concorso a formare il Reddito dell’esercizio precedente per competenza. Stante però le vigenti regole di utilizzo delle perdite sofferte dalle imprese minori, che non possono essere riportate in avanti, ci potrebbe essere una penalizzazione di non poco conto (rispetto ai soggetti in contabilità ordinaria)”.

“Infine segnaliamo altre due ulteriori importanti questioni-conclude Barlocco- 1) In sostituzione del criterio di cassa sarà consentito, per fini di semplificazione, l’utilizzo del “criterio di registrazione”. Il reddito potrà cioè essere determinato in base alle fatture registrate (naturalmente nel rispetto dei termini previsti dalla normativa iva) presupponendo in tal caso che la registrazione “coincida” con l’incasso e/o il pagamento. 2) Il criterio di cassa (o di registrazione) sarà utilizzato anche per la determinazione della base imponibile irap”.

 

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