L’Avvocato Stefano Sbordoni analizza la situazione delle gare sulla concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici. “Con parere pubblicato lo scorso 20 dicembre- commenta- il Consiglio di Stato si esprimeva
L’Avvocato Stefano Sbordoni analizza la situazione delle gare sulla concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici.
“Con parere pubblicato lo scorso 20 dicembre- commenta- il Consiglio di Stato si esprimeva sulla documentazione di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici, secondo quanto previsto dalla Stabilità 2016, a seguito della richiesta da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con la nota del 18 ottobre 2016, prot. n. 3-10116, il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmetteva la documentazione di gara, chiedendo al Consiglio di Stato di esprimere il proprio parere al riguardo ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44”.
“L’art. 1, comma 935 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilita’ 2016) stabilisce, infatti- prosegue Sbordoni- che “in considerazione dell’approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7 luglio 2009, n. 88, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del 2009 e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari ad euro 200.000”.
“La procedura è volta all’attribuzione di nuove concessioni per l’esercizio del gioco a distanza, essendo in scadenza un gruppo di concessioni precedentemente assegnate, e mira all’allineamento temporale di tutte le concessioni alla data del 31 dicembre 2022: pertanto, fino a tale scadenza l’esercizio della raccolta dei giochi a distanza di cui all’articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f) della legge 7 luglio 2009, n. 88 (c.d. legge comunitaria 2008), sarà affidato sia ai concessionari individuati con la precedente procedura di selezione espletata in esecuzione della stessa legge n. 88 del 2009, sia da quelli individuati all’esito di quella prevista dalla Legge di Stabilità 2016. In via preliminare la Sezione osserva che – secondo quanto esplicitamente disposto dalla norma primaria di riferimento – l’affidamento disciplinato dalla documentazione di gara in oggetto deve consistere in una “procedura aperta, competitiva e non discriminatoria”. Il Consiglio di Stato nulla rileva, nel parere in esame, riguardo il fatto che la procedura sia “aperta”. Quanto alla natura “competitiva” della procedura il CDS, invece, pone in evidenza che il Paragrafo 13 (“Verifica dei requisiti e assegnazione della concessione”) delle Regole amministrative in esame prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli “avvalendosi di un’apposita commissione di selezione, verifica l’esistenza della documentazione nonché il possesso dei requisiti richiesti e l’adempimento delle condizioni e degli oneri prescritti” dalla documentazione di gara e che le domande di partecipazione pervenute all’Amministrazione “saranno esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza del numero di 120”. Quindi, secondo quanto disposto dal paragrafo 13, la procedura de qua si svolgerà sulla base di un criterio cronologico fra imprese, atteso che l’esame delle domande di partecipazione dovrà avvenire “nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione” delle domande stesse e solamente “fino alla concorrenza del numero di 120”, con la conseguenza che le domande pervenute dopo la decorrenza del numero di concessioni messe a bando non saranno in ogni caso prese in considerazione dall’Amministrazione, anche nell’ipotesi in cui queste ultime provengano da soggetti in possesso dei requisiti individuati dall’Amministrazione stessa”.
“A parere della Sezione dei giudici di Palazzo Spada- conclude l’avvocato- “la previsione di cui al predetto Paragrafo 13 – in mancanza, peraltro, di motivazioni esplicitate sul punto dall’Amministrazione – non appare conforme alla natura “competitiva” della procedura in esame, richiesta dalla disposizione primaria di riferimento”. Dovendosi ritenere che la procedura individuata dal Paragrafo 13 delle Regole amministrative possa porsi in contrasto con il principio di competitività della procedura in esame, sancito dalla disposizione primaria di riferimento in conformità con i principi enucleabili dalla vigente normativa, la Sezione ritiene necessario invitare l’Amministrazione stessa a superare – nell’ambito della discrezionalità ad essa riservata – la problematica testé rilevata, al fine di evitare ogni possibile contrasto tra la procedura di cui si converte ed i principi generali vigenti in materia. In altre parole, un invito ad introdurre elementi di competitività nel bando che verrà. Anche se a parer nostro questa sarebbe una novità rispetto a tutti i precedenti in tema di concessioni per gioco online. Se ben sfruttata però, l’indicazione del CdS potrebbe aprire la strada ad interessanti scenari, a tutela di operatori, legalità e utenti, specie se la gara delle concessioni terrestri di scommesse dovesse tardare ancora”.
PressGiochi
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