29 Dicembre 2024 - 03:23

Pubblicato testo ddl Endrizzi (M5S) sul gioco d’azzardo patologico

E’ stato pubblicato il testo integrale del disegno di legge presentato al senato dal pentastellato Endrizzi Giovanni lo scorso 4 agosto  recante “Disposizioni in materia di gioco d’azzardo, per il contrasto

23 Dicembre 2016

E’ stato pubblicato il testo integrale del disegno di legge presentato al senato dal pentastellato Endrizzi Giovanni lo scorso 4 agosto  recante “Disposizioni in materia di gioco d’azzardo, per il contrasto del gioco d’azzardo patologico, per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, per la trasparenza e la legalità del mercato e delega al Governo al fine di contrastare la diffusione del gioco d’azzardo in forma irregolare o illegale”

“Il disegno di legge – si legge nella premessa – reca disposizioni per il contrasto ai fattori di rischio conseguenti alla pratica del gioco d’azzardo, sia dal punto di vista della prevenzione delle patologie cliniche correlate che della protezione dei minori e delle persone in condizioni di vulnerabilità sociale. In tale contesto si propone un revisione complessiva del sistema che regola le principali attività connesse al gioco su concessione statale (articolo 1). A tal fine, l’articolo 2 reca una definizione di gioco d’azzardo, ricomprendendo tutti i giochi che, sulla base di una posta monetaria, prospettano la possibilità di una vincita in denaro, determinata in modo esclusivo o preponderante dal caso, inclusi quelli in cui siano presenti oltre a fattori aleatori anche elementi di abilità, disciplinati dalla normativa vigente, e comunque tutti i giochi nell’ambito di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono considerati giochi d’azzardo anche quelli in cui la vincita sia costituita da beni o vantaggi non in denaro, il cui valore pecuniario sia superiore ad euro 300. Viene inoltre dettata una definizione di gioco d’azzardo patologico (GAP), in conformità a quanto definito dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 1, il titolo II reca disposizioni volte a garantire una corretta informazione e favorire il precoce accesso ai percorsi di cura e riabilitazione ai cittadini affetti da GAP e alle loro famiglie, prevedendo anche l’istituzione di un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro. L’Istituto superiore di sanità è invece chiamato a definire le linee guida per le attività di prevenzione del GAP e della diagnosi, cura e riabilitazione per i soggetti che ne sono affetti, nell’ambito dei servizi territoriali per le Dipendenze sul territorio. L’articolo 6 detta misure a tutela dei giocatori e, in particolare, dei minorenni mediante la istituzione di un registro nazionale per l’esclusione dai servizi di gioco d’azzardo, contenente l’elenco delle persone che non possono avere accesso a tali servizi. L’iscrizione al registro è effettuata anche su domanda dell’interessato o dal giudice, anche come sanzione accessoria in seguito a condanne per reati connessi al gioco d’azzardo. I gestori di locali in cui sono presenti apparecchi e servizi per il gioco d’azzardo, accedendo al registro, non dovranno consentire il gioco d’azzardo alle persone in esso iscritte e vengono previste idonee sanzioni. Si prevede poi la realizzazione di una tessera elettronica nominale, rilasciata dal servizio sanitario nazionale e strettamente personale, su cui registrare le giocate e impostare un limite di spesa mensile mai superiore ad un quinto del reddito medio. L’articolo 7 disciplina l’Osservatorio nazionale sul gioco d’azzardo, istituito presso il Ministero della salute, nonché le linee guida per una campagna nazionale finalizzata ad accrescere la consapevolezza sui rischi connessi al gioco d’azzardo, con particolare riferimento alla prevenzione per le fasce di popolazione più esposte a rischio, da realizzarsi a cura delle amministrazioni locali e negli istituti scolastici, parallelamente all’attivazione di corsi di formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi interessati ad affrontare i problemi sociali connessi al gioco. Il titolo III detta norme molto stringenti in materia di pubblicità e corretta informazione, prevedendo, in particolare, che sia vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, promozione commerciale, nonché sponsorizzazione, anche riferite ad eventi culturali, artistici, musicali, competizioni sportive di qualsiasi livello anche internazionale, di qualsiasi forma di gioco d’azzardo o scommessa, compresi quelli accessibili via internet, linea telefonica o altro mezzo. È altresì vietata ogni comunicazione commerciale su applicazioni o siti internet che promuovano o inducano a partecipare a ogni qualsiasi forma di gioco d’azzardo e sono individuate le relative sanzioni. Analogamente a quanto già accade per le confezioni di tabacco, si prevede che i tagliandi delle lotterie istantanee debbano riportare apposite diciture volte alla prevenzione e alla informazione sui rischi connessi al gioco. L’articolo 10 reca disposizioni volte a favorire la rimozione dei punti giochi, su base volontaria da parte dei gestori. Viene quindi rivisto il sistema delle potestà autorizzative e regolatorie dello Stato e degli enti locali, rafforzando i poteri del sindaco. Viene disciplinata la distanza invalicabile dei punti gioco rispetto ai luoghi sensibili e vengono poste regole precise concernenti i locali in cui si svolge il luogo. Si potenziano le competenze del sindaco anche in ordine all’orario in cui è consentito il gioco. L’articolo 12, che contiene tali previsioni, è integrato con la previsione per cui comuni e regioni possono intervenire con propri atti al fine di restringere l’offerta di giochi d’azzardo. L’articolo 13 reca un divieto di introdurre nuove concessioni, nuovi apparecchi e nuove forme di gioco d’azzardo e il superamento del regime concessorio, prevedendo un periodo di transizione dal regime concessorio sul gioco d’azzardo alla gestione diretta da parte dello Stato delle relative funzioni. L’articolo 14 disciplina gli apparecchi per il gioco d’azzardo, mentre l’articolo successivo regola i registri delle scommesse e dei concorsi pronostici. I requisiti per la partecipazione a gare e rilascio e rinnovo di concessioni in materia di giochi, con la definizione di limiti specifici e obblighi informativi, è contenuta all’articolo 16. Segue la revisione della disciplina sanzionatoria vigente nonché, all’articolo 20, l’introduzione di uno specifico divieto di finanziamento in favore di singoli politici, gruppi politici, movimenti e partiti politici, nonché comitati, associazioni, società, fondazioni ad essi riferibili, da parte di aziende, società commerciali e a ogni altra forma di impresa operante a qualsiasi titolo nel settore del gioco d’azzardo o in settori a questo connessi. L’articolo 21 reca una delega in materia di tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico. In considerazione della importanza del tema e della necessità di arricchire il panorama delle proposte già presentare in tale materia, se ne auspica un celere e positivo esame. Gli articoli 22 e 23 recano disposizioni finanziarie, con l’esplicita previsione che le maggiori entrate derivanti dall’aumento del prelievo erariale unico siano destinate alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione della presente legge”.
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