Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha accolto “l’istanza cautelare” di una società romana contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per “l’annullamento del provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori che svolgono
Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha accolto “l’istanza cautelare” di una società romana contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per “l’annullamento del provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all’art 110 comma 6 del TULPS”.
Secondo il tribunale “considerato che il provvedimento di cancellazione dell’elenco dei soggetti di cui all’art. 1, comma 533, della l. n. 266/2005, così come sostituito dall’art. 1, comma 82, l. n. 220/2010, appare, ad un primo esame, illegittimo, in quanto le violazioni relative all’esercizio dell’attività di gioco risultano ostative al mantenimento dell’iscrizione solo ove rientrino nelle specifiche ipotesi delineate dagli artt. 4 e 5 del d.d. del 9.9.2011”.
Il Tar pertanto ritiene che “la dichiarazione relativa alla superficie dedicata all’attività di gioco, non potesse avere, di per sé, alcun rilievo ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo di cui trattasi”.
PressGiochi
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