24 Novembre 2024 - 18:46

Avv. Gotti: “Le motivazioni della Cassazione sulla discriminazione comunitaria della Betsolution4u ltd”

CDS conferma la validità dei limiti orari del Comune di Napoli Il Tar Lazio accoglie il ricorso di una società contro ADM “per la cancellazione dall’elenco degli operatori che svolgono

21 Dicembre 2016

CDS conferma la validità dei limiti orari del Comune di Napoli

Il Tar Lazio accoglie il ricorso di una società contro ADM “per la cancellazione dall’elenco degli operatori che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco”

Il 16 dicembre 2016 la Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni della decisione assunta lo scorso 15 settembre e con la quale aveva annullato con rinvio il sequestro preventivo a carico di un CTD abruzzese collegato al bookmaker maltese Betsolution4U Ltd.

 

 

Secondo l’Avv. Alessandro Gotti, del Foro di Padova, difensore del CTD, sono degne di nota le ragioni, addotte dalla Suprema Corte, del rinvio al giudice di merito per l’annullamento della misura cautelare reale.

 

La Cassazione, in particolare, ha affermato che i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza Laezza del 28 gennaio 2016 sono applicabili alla Betsolution4U Ltd, sentenza Laezza che – in relazione al bando del 2012 – ha sancito “l’incompatibilità comunitaria con gli artt. 49 e 56 TFUE della previsione in virtù della quale è imposta, forzosamente, al concessionario la cessione dei beni, essendo tale disposizione suscettibile di fungere da deterrente alla partecipazione alle gare in termini tali da rappresentare una restrizione al diritto di stabilimento e/o di libera prestazione di servizi”.

La conseguenza di tale applicabilità alla Betsolution4U Ltd della sentenza Laezza è che dovrà effettuarsi “una valutazione del grado, per così dire, di antieconomicità derivante dalla virtuale partecipazione, per la Betsolution4U Ltd, alle gare indette a seguito del d.l. n. 16 del 2012 sulla base, tra gli altri, ed esemplificativamente, oltre che del necessario parametro, individuato non in via esclusiva dalla stessa Corte di giustizia, del valore venale dei beni da impiegare, anche del profitto ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse, secondo un giudizio di tipo prognostico ricavabile da criteri legati all’id quod plerumque accidit”.

 

 

Qui si annida l’elemento di interesse maggiore della sentenza di legittimità secondo cui “la valutazione relativa deve essere formulata al momento in cui, non partecipando la Betsolution4U Ltd al bando del 2012, e non essendo, dunque, stata rilasciata la relativa concessione, l’esercizio dell’attività venne svolto in carenza di autorizzazione”, a nulla rilevando che tale previsione illegittima sia stata poi, successivamente, abrogata dall’art. 1, comma 948, della legge n. 208 del 2015. Oggetto della valutazione sono i beni materiali ed immateriali elencati nel “Nomenclatore unico delle definizioni” contenuto nel bando del 2012. Bisognerà inoltre tener conto – precisa la Suprema Corte – da un lato che la generale applicabilità della previsione discriminatoria a tutti gli operatori partecipanti alla gara d’appalto non ne esclude l’effetto di deterrenza alla partecipazione; e, dall’altro lato, che la pur eventualmente ridotto applicabilità della misura della cessione, per effetto dell’operatività solo a richiesta espressa dall’Amministrazione, non sembra incidere, in assoluto, sulla idoneità in astratto della stessa al perseguimento dell’obiettivo di scoraggiare l’attività illegale, emergente dai lavori preparatori del d.l. n. 16 del 2012.

 

 

Alla luce dei parametri fissati dalla Corte di Cassazione il giudice di merito, effettuando una valutazione prognostica nel senso sopra precisato, non potrà che sancire una restrizione delle libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi non coerente e sistematica, tantomeno proporzionata e, perciò, contraria agli artt. 49 e 56 TFUE. Segnaliamo che a siffatta conclusione sono ormai pervenuti svariati Tribunali dell’intero Stivale, a partire da Asti e Torino fino a Trani.

 

PressGiochi

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