23 Novembre 2024 - 04:18

Consiglio di Stato: ok a distanze applicate sia a sale giochi che centri scommesse

Il Consiglio di Stato si è oggi espresso in merito alla sentenza del Tar Veneto che aveva respinto il ricorso di una sala scommesse contro l’ordinanza del sindaco di Mogliano

16 Dicembre 2016

Il Consiglio di Stato si è oggi espresso in merito alla sentenza del Tar Veneto che aveva respinto il ricorso di una sala scommesse contro l’ordinanza del sindaco di Mogliano Veneto sulle distanze di centri  e punti gioco.

 

“L’intervento normativo regionale – hanno ricordato i giudici di Palazzo Spada  – è chiaramente riconducibile all’azione di contrasto alle patologie legate al gioco d’azzardo patologico (GAP) e dunque si colloca nell’ambito della legislazione nazionale di cornice in materia.

In particolare quest’ultima è stata introdotta con il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), il cui art. 7 (rubricato «Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica») pone a carico non solo dei gestori di sale da gioco ma anche di «centri di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi» gli obblighi di informazione circa i rischi per la salute derivanti dalle attività da loro svolte…

In ambito nazionale, ed in particolare ai fini della tutela della salute (art. 32 Cost.), l’attività di gestione delle scommesse lecite, prevista dall’art. 88 del r.d. n. 773 del 1931, è parificata alle sale da gioco invece disciplinate dal precedente art. 86.

Nel medesimo solco si pone quindi la legislazione attuativa emanata dalla Regione Veneto, alla stregua di un’interpretazione sistematica e logica che, malgrado le espressioni letterali impiegate – in particolare nel comma 3 dell’art. 20 della legge n. 6 del 2015 – non può che essere riferita ad entrambe le attività, fonti entrambi di rischi di diffusione della ludopatia”.

 

PressGiochi

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