“Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che i programmi, forniti attraverso i media audiovisivi da fornitore di servizi operanti sotto la propria giurisdizione, che possono compromettere lo
“Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che i programmi, forniti attraverso i media audiovisivi da fornitore di servizi operanti sotto la propria giurisdizione, che possono compromettere lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, come la pubblicità per le bevande alcoliche o il gioco d’azzardo, siano resi disponibili solo in modo tale da non danneggiare i minori che li vedono o li ascoltano. Tali misure possono includere la scelta dell’orari in cui realizzare la trasmissione, degli strumenti di verifica dell’età o altre misure tecniche. Essi sono proporzionate al danno potenziale del programma”.
Lo ha proposto la Commissione per il Mercato interno e protezione dei consumatori in un parere emesso alla Commissione cultura ed educazione relativo alla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul coordinamento di determinate disposizioni legislative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in vista del cambiamento della realtà del mercato.
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