“In materia di tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco – scrive il dottor Marco Minoccheri, consulente fiscale AS.TRO -, si deve segnalare un’importante recente novità recata dalla legge
“In materia di tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco – scrive il dottor Marco Minoccheri, consulente fiscale AS.TRO -, si deve segnalare un’importante recente novità recata dalla legge europea 2015-2016 (legge 122/2016), il cui articolo 6 ha modificato sia l’articolo 69 del Tuir sia l’articolo 30 del Dpr 600/1973.
In base alla normativa previgente, le vincite realizzate nelle case da gioco autorizzate in Italia non erano assoggettate a imposta, mentre lo erano quelle realizzate in case da gioco autorizzate in altri stati Ue. Ciò si ricavava dalla lettura del comma 7 del citato articolo 30, in base al quale “la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate (in Italia) è compresa nell’imposta sugli spettacoli”, dovuta dai soggetti esercenti case da gioco. Per il “giocatore”, quindi, tali vincite erano escluse da imposizione. La normativa interna, tuttavia, riferiva il regime di esenzione esclusivamente alle vincite corrisposte da case da gioco italiane.
Nel settembre del 2013, la Commissione europea aveva segnalato al governo italiano la possibile violazione del principio di libera circolazione dei servizi (articolo 56 Tfue) con l’avvio della procedura precontenziosa EU Pilot 5571/13/TAXU.
Successivamente, la Corte di giustizia Ue (sezione III), con la sentenza 22 ottobre 2014 (casi C-344/13 e C-367/13), ha dichiarato l’incompatibilità della normativa italiana con il diritto europeo. Gli eurogiudici, infatti, hanno stabilito che “gli articoli 52 e 56 Tfue devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri ed esoneri invece dall’imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato”. La disparità di trattamento fiscale, peraltro, non è stata ritenuta giustificabile per motivi di ordine, sicurezza o sanità pubblica, come previsto dall’articolo 52 del Tfue.
Il governo italiano aveva inizialmente ipotizzato di adeguare il diritto interno alle prescrizioni provenienti dall’Europa, inserendo una norma di adeguamento nello schema di decreto legislativo volto a dare attuazione all’articolo 14 della legge delega 23/2014 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita). Il citato articolo 14, infatti, conteneva una delega per riordinare l’intera disciplina in materia di giochi pubblici mediante l’adozione di un “Codice delle disposizioni sui giochi”. Tuttavia, il termine per l’attuazione della delega è infruttuosamente scaduto il 27 giugno 2015.
A sanare la situazione di contrasto con il diritto europeo è, quindi, intervenuto l’articolo 6 della legge 122/2016 (legge europea 2015-2016). Quest’ultimo, infatti, ha innanzitutto aggiunto il comma 1-bis all’articolo 69 del Tuir, in base al quale “le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta”. Il medesimo articolo 6, inoltre, ha abrogato il comma 7 dell’articolo 30 del Dpr 600/1973.
Per effetto di tali modifiche, quindi, attualmente tanto le vincite conseguite in case da gioco autorizzate in Italia quanto quelle conseguite in case da gioco autorizzate in altri Stati Ue (o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo), non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel corso del periodo di imposta”.
PressGiochi