“Se può essere ritenuto verosimile che il ricorrente fosse affetto da “azzardopatia” e ponesse pertanto in essere i fatti appropriativi del denaro pubblico in quanto spinto e determinato in ciò
“Se può essere ritenuto verosimile che il ricorrente fosse affetto da “azzardopatia” e ponesse pertanto in essere i fatti appropriativi del denaro pubblico in quanto spinto e determinato in ciò dallo stimolo a giocare d’azzardo, deve rilevarsi tuttavia che non sussistono elementi che possano indurre a ritenere che da tale patologia sia derivato un vizio totale ovvero parziale della mente del convenuto. Dalle allegazioni processuali emerge inequivocabilmente l’intervenuta reiterata sottrazione truffaldina di denari appartenenti all’amministrazione. La spinta emotiva legata alla voglia di giocare d’azzardo, può aver anche sorretto una tale scellerata modalità di agire nei confronti dell’ente di appartenenza, ma da essa sicuramente non può enuclearsi alcuna attenuante”.
Lo ha confermato ieri la Corte dei conti giudicando il caso dell’economo del comune di Urbania (Pu) che, accusato di peculato e falso, tra il 2004 e il 2013, ha sottratto all’amministrazione complessivi 2.157.595,73 euro. Appropriazione compiuta attraverso la manipolazione di un cospicuo numero di ordini di pagamento emessi dalla ragioneria comunale.
Pur non negando le proprie responsabilità, infatti, l’accusato aveva spiegato al giudice che nella complessiva valutazione della vicenda avrebbe dovuto essere adeguatamente tenuto in conto il fatto che gli illeciti sarebbero stati compiuti a causa della patologia di “azzardopatia” di cui risultava affetto. Per il ricorrente, tale patologia, pur non potendo assorbire causalmente l’evento dannoso e nemmeno costituire una scriminante, dovrebbe comunque essere tenuta in conto al fine di valutarne la rilevanza quale attenuante speciale. Motivazione non condivisa dalla Corte.
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