22 Novembre 2024 - 20:06

SCIA 2. Pubblicata versione definitiva del provvedimento

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30 Novembre 2016

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E’ stata pubblicata la versione definitiva del provvedimento noto come SCIA 2, che indica in maniera analitica, per attività economica, edilizia e ambiente, cosa serve a livello autorizzativo per fare una determinata cosa. Una tabella di 142 pagine dove i punti 76, 77 e 78 riguardano rispettivamente sale giochi, sale Vlt e sale Bingo e agenzie per le scommesse.

Il 24 novembre 2016 è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 , recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 52/L della Gazzetta Ufficiale 26/11/2016, n. 277.

La SCIA 2 per le sale giochi:

  • Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex articolo 110, comma 6 lettera a) TULPS (ad esempio slot e new slot) collegate in rete con il concessionario. Per questi esercizi è prevista l’Autorizzazione, la successiva iscrizione al RIES – l’apposto registro per i gestori di AWP, apparecchi con vincita in denaro, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  e la SCIA Prevenzione incendi per locali di capienza superiore ai 100 posti o superficie superiore a 200 mq, da presentarsi contestualmente alla istanza SUAP.
  • Messa in esercizio di ciascun apparecchio. Gli apparecchi con vincita in denaro sono soggetti ad Autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e devono essere collegati alla rete di un Concessionario autorizzato AAMS.
  • Esercizio con apparecchi videoterminali (ex articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT). Si prevede per le videolottery la necessità di Autorizzazione presso il SUAP – che trasmette l’istanza al Questore – iscrizione al RIES dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e collegamento alla rete di un Concessionario AAMS. Anche per questa tipologia di esercizio è necessaria la SCIA Prevenzione Incendi, se il locale supera la capienza di 100 persone o la superficie di 200 mq.
  • Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Le sale Bingo o le agenzie di scommesse sono soggette ad Autorizzazione, con istanza al SUAP che la trasmette alla Questura, nonchè SIA Prevenzione Incendi.

Cosa significa Autorizzazione, Comunicazione o SCIA? Ecco le definizioni

Il provvedimento SCIA 2 chiarisce anche le definizioni dei termini in tabella.

“La presente tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l’eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi. Con riferimento al regime amministrativo:

  • Quando la tabella indica la Comunicazione, quest’ultima produce effetto con la presentazione all’amministrazione competente o allo Sportello unico. Qualora per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello unico di cui all’articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.
  • Quando la tabella indica la SCIA si applica l’art. 19 della L. n. 241 del 1990: l’attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia) l’amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività alla normativa vigente.
  • Quando la tabella indica la SCIA unica si applica l’art. 19-bis, comma 2 della L. n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
  • Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 3 della L. n. 241 del 1990: se l’attività oggetto di SCIA è condizionata da autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.
  • Quando la tabella indica l’Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della L. n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della L. n. 241 del 1990.Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.
  • Quando la tabella indica l’Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l’Autorizzazione l’interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono. Ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata alla domanda per l’avvio di un’attività produttiva soggetta ad Autorizzazione.

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate secondo quanto indicato dalla modulistica pubblicata sul sito del Comune. L’amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell’amministrazione pubblica.
La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente”.

PressGiochi

 

Scia 2. Per sale Vlt e sale scommesse confermata la richiesta direttamente al Questore e non al Comune

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